Condominio

Acqua, prova scritta per il contratto con il condominio

di Rosario Dolce

Senza la prova scritta di un contratto cumulativo per la fornitura idrica a servizio dell'intero condominio e dei suoi singoli componenti il gestore del servizio integrato idrico non può chiedere il pagamento delle fatture che comprendono i consumi generali. Lo afferma il Tribunale di Cagliari, intervenuto sul delicato tema con la sentenza 866/2019 .

L’Ente aveva chiesto l’emissione di un decreto ingiuntivo verso il condominio (che si era opposto) per fatture insolute.

Il Tribunale ha ricordato che l'onere di provare la fonte negoziale del credito in parola spetta all'ente somministrante il servizio idrico (Cassazione, sentenza 13533/2001).

Quindi, per il giudice sardo il fruitore del servizio integrato (cioè il condominio-utente), in assenza di un'esplicita accettazione del servizio– ove manca, tra l'altro, anche la prova della stipula di un contratto specifico –, non sarebbe tenuto a corrispondere un pagamento fondato sul calcolo presuntivo o, peggio, ancora, su base generale (si vedano anche le sentenze di Cassazione 11738/2004 e del Tribunale di Agrigento 845/2017). Le prestazioni di acqua non possono cioè essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento, o con “consumo presunto”, poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma, sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive.

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