Condominio

Formazione omessa, non è grave irregolarità ma mancanza di requisito

di Daniele De Bonis (Responsabile Area Giuridica Centro Studi Nazionale BMItalia)

Il decreto 31 luglio 2019 n. 1768 del Tribunale di Torino ( si veda il Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio del 30 ottobre scorso) investe un tema di estrema rilevanza, indagando le conseguenze dell'omissione da parte dell'amministratore del regolare svolgimento della formazione obbligatoria.
La decisione in commento, inquadrando la formazione obbligatoria dell'amministratore tra gli “adempimenti” cui è tenuto l'amministratore condominiale, e premettendo che debba valutarsi caso per caso se l'incompleto o comunque inesatto adempimento da parte dell'amministratore dell'obbligo di formazione periodica costituisca una grave irregolarità tale da determinare la revoca dello stesso, ritiene che lo svolgimento dell'esame finale in modalità non conformi al dettato di cui all'art. 5, comma 5, D.M. 140/2014 costituisca una ipotesi di inadempimento “del tutto trascurabile”, ossia “una irregolarità non tale da dare luogo alla revoca dell'amministratore”.
È alquanto opinabile che l'obbligo di formazione possa essere valutato alla stregua di un “inadempimento”, al pari delle “gravi irregolarità” che l'art 1129 c.c. individua quali presupposto per la revoca giudiziale.
Nei casi di cui all'art. 1129 c.c., e in tutte le altre ipotesi atipiche di mala gestio, l'indagine ruota effettivamente intorno al rapporto gestorio, qualificato pacificamente alla stregua di un mandato. In sostanza il legislatore ha individuato talune fattispecie che, incidendo gravemente sul rapporto di mandato, per “inadempimento” del mandatario/amministratore possono portare nei casi più gravi all'intervento giudiziale funzionale alla rimozione dell'organo gestorio.
Nel caso degli obblighi di formazione si è in tutt'altro contesto, atteso che gli obblighi formativi, a tutt'evidenza, non investono il rapporto gestorio tout court, ma costituiscono il requisito per assumere l'incarico gestorio, id est il presupposto per rivestire la qualifica di amministratore. Non a caso il legislatore, senza indagare lo svolgimento delle funzioni dell'amministratore, ha ritenuto che la perdita di taluni requisiti (individuati dall'art. 71 bis disp. att. c.c. lett. a), b) c) ed e) determinino l'estinzione ex lege del rapporto di mandato.
Nel caso della formazione periodica, prevista dalla lett. g) del medesimo articolo 71 bis disp.att. c.c. e qualificata quale “obbligo giuridico” non solo dal successivo comma 5, ma anche dall'art. 1. Lett. a) D.M. 140/2014 (“Il presente decreto disciplina: i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di “aggiornamento obbligatori” per gli amministratori condominiali”), non si tratta, dunque, di valutare alla stregua di una grave irregolarità che importi revoca giudiziaria l'omissione dell'amministratore, il quale non frequenti ovvero frequenti in maniera non conforme al dettato normativo il corso di formazione: si tratta, piuttosto, di verificare quali ricadute possa comportare la mancanza o il venir meno del presupposto legale sul rapporto giuridico che lega l'amministratore al Condominio.
Ora, se la perdita dei requisiti di cui alle lett. da a) ad e) dell'art. 71 bis disp.att. c.c., determina l'estinzione ex lege del mandato, può ritenersi che la mancanza della formazione obbligatoria ovvero la sua esecuzione in maniera non conforme al dettato normativo, possa incidere sulla validità della delibera di nomina o di conferma dell'amministratore, per essere quest'ultimo stesso soggetto non dotato dei requisiti legali per lo svolgimento della funzione (in tal senso cfr. Tribunale di Padova 24.3.2017 n. 818, il quale ha ritenuto affetta da nullità la delibera di nomina di un amministratore privo dei requisiti di formazione obbligatoria).
Pertanto, dinanzi all'amministratore sprovvisto dei requisiti formativi, il condomino potrà agire in giudizio per ottenere non tanto la revoca giudiziaria dell'amministratore, quanto l'accertamento dell'invalidità della delibera che lo abbia nominato o confermato in assenza dello standard formativo minimo assicurato dalla prova della frequentazione e del positivo superamento dell'esame finale del corso obbligatorio di formazione periodica di cui al D.M. 140/2014.

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