Tetti separati per tre corpi di fabbrica, chi paga la manutenzione?
Quanto disposto ex art. 1123, comma 3, c.c.. costituisce esplicazione del principio di cui al precedente secondo comma, secondo il quale, in presenza di beni comuni destinati a servire i condomini in misura diversa, le spese di manutenzione di detti beni devono essere ripartite in proporzione dell'uso che ciascun condomino può farne.
Conseguentemente, le spese per la manutenzione del tetto che funga da copertura ad una sola parte del condominio sono da attribuire al solo gruppo dei condomini che ne trae utilità, proporzionalmente ai millesimi di loro proprietà.
A tale fattispecie, inoltre, qualora il tetto sia di proprietà esclusiva di un singolo condomino, in assenza di diversa pattuizione, troverà applicazione la norma di cui all'art. 1126 c.c., e le spese dovranno, quindi, essere sopportate per un terzo dal proprietario esclusivo e, per i restanti due terzi, dai condomini proprietari degli appartamenti collocati nella proiezione verticale del tetto da riparare, con conseguente esclusione di quelli alle cui porzioni immobiliari questa non sia sovrapposta (cfr. Cass. civ., 30/01/1985, n. 532).
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