Condominio

Il Registro Anagrafe non scusa gli errori nel chiamare in giudizio i condòmini

di Rosario Dolce

Quando si rivendica la proprietà di una parte comune, attraverso lo svolgimento di un'azione di usucapione, è necessario convenire in giudizio, oltre l'amministratore, tutti i condòmini, nessuno escluso.
Il diritto di proprietà sui beni comuni pertiene ai singoli condòmini, in forza della ripartizione millesimale correlata alla consistenza del rispettivo ente in signoria esclusiva, e non già al condominio, invece mero ente di gestione.
Per cui, in tema di controversie sui diritti reali, i singoli contitolari del diritto sono «litisconsorti necessari» con l'amministratore condominale e, quindi, non possono esser all'uopo rappresentati solo da quest'ultimo (a norma dell'articolo 1131 codice civile).

Come fare per individuare, preventivamente, tutti i condòmini?
La riposta risiede nel registro anagrafe di cui all'articolo 1130, nr 6 codice civile. Chiunque sia legittimato al riguardo può chiedere, infatti, all'amministratore di accedere ai dati ivi riportati, prima di iniziare una causa.
Altra questione è poi quella volta a valutare l'attendibilità di quanto in esso contenuto, sia in termini di esaustività che di correttezza.
La Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 27707 pubblicata il 30 ottobre 2019, si è soffermata sulla condanna subita da un condomino, per non aver citato, in una questione di diritti reali, tutti i condòmini.
Il condomino, in particolare, avendo fatto affidamento ai dati inviategli dall'amministratore, affermava che l'errore commesso nella costituzione del completo contraddittorio era a questi imputabile, ivi qualificando tale condotta come sleale a sensi dell'articolo 88 Codice procedura civile (a mente del quale: Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi).

La Cassazione
La tesi avanzata dal ricorrente, tuttavia, non ha convinto i giudici di legittimità, almeno ai fini dell'applicabilità della discriminante sulle spese di lite di cui all'articolo 92 del codice di procedura civile, che così recita: «Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte».
In punto, i giudici di legittimità riferiscono che: «se anche (il registro anagrafe) sia portante di indicazioni errate, lo stesso non solleva il ricorrente in giudizio dal prestare la diligenza del caso, acquisendo mediante Pubblici Registri le opportune informazioni prima di avviare la lite».

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