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Versamenti in contanti, c’è un limite antiriciclaggio?

di Raffaele Cusmai

La domanda

Versamenti di contanti sul conto intestato al condominio per somme importanti, una di 6mila euro , e per un totale di 20mila euro, senza alcuna causale né nominativo, rappresentano una violazione delle norme antiriciclaggio ? Cosa possono fare i condòmini in questo caso ?

A cura di Smart24 Condominio
In base all’art. 1130, comma 1, nn. 3) e 5), c.c., rientra nelle attribuzioni dell'amministratore del condominio “riscuotere i contributi […] occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni” e “eseguire gli adempimenti fiscali”, la cui rendicontazione dovrà essere effettuata nel registro di contabilità (n.7), nel quale “sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita”. Inoltre, ai sensi dello stesso articolo (n. 9) e del comma 7 dell'art. 1129 c.c. è fatto obbligo all'amministratore di fornire al condomino che ne faccia richiesta l'“attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali”.
In merito ai suddetti adempimenti è da ultimo intervenuta la Suprema Corte precisando che “l'obbligo di rendiconto che, quale mandatario con rappresentanza dei condomini, l'amministratore è tenuto a osservare con riferimento alle somme detenute per conto del condominio, può dirsi adempiuto quando egli abbia fornito la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto della somma incassata e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi funzionali all'individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione” (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 17/01/2019, n. 1186).
Qualora l'amministratore non adempia ai propri obblighi, integrando tale violazione una “grave irregolarità”, ai sensi dei commi 11 e 12 dell'art. 1129 c.c., è possibile agire in giudizio per ottenere la revoca dell'incarico. Fermo restando che, ai sensi del già citato comma 11, art. 1129 c.c., il suddetto incarico può essere revocato in qualunque momento ed insindacabilmente dall'assemblea del condominio, con la maggioranza ex art. 1136, commi 2 e 4, c.c., non essendo necessario che si fondi su giusta causa.
Altresì, ai sensi della normativa antiriciclaggio (art. 49, d.lgs. n. 231/2007) è previsto il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, per importi superiori a € 2.999,99: superato tale importo il condominio è esposto al rischio di sanzioni antiriciclaggio.
Pertanto, appare opportuno procedere con la revoca dell'amministratore inadempiente e contestuale nomina di un nuovo amministratore che provveda ad eseguire gli accertamenti del caso ed a fornire le informazioni richieste.

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