Condominio

Avvocato e amministratore ma non per l’ad di una società

di Rosario Dolce

Va bene l’avvocato che amministra i condomìni ma non può essere ad di una società che svolga la stessa attività. È la sintesi di due pareri forniti dal Consiglio nazionale forense su richieste degli Ordini di Arezzo e di Santa Maria Capua Vetere. L’Ordine toscano chiedeva di prendere posizione sulla compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio, alla luce delle previsioni della legge 4/2013 in materia di professioni non regolamentate.

La risposta è contenuta nel parere 36 del 22 ottobre scorso, con cui il Cnf ha anzitutto escluso –richiamando un precedente arresto sul merito (36/2017) - che l’eventuale iscrizione a una delle associazioni professionali di cui alla legge 4/2013 configuri una causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’Albo degli avvocati, «rientrando piuttosto nella libertà associativa dell’avvocato che, peraltro, ben potrebbe svolgere l’attività di cui all’oggetto della associazione anche senza esservi iscritto (essendo la costituzione dell’associazione meramente eventuale e non sussistendo alcun vincolo di rappresentanza esclusiva)».

D’altro canto, la contemporanea iscrizione a un Albo professionale per gli esercenti una professione non organizzata in Ordini o Collegi è espressamente presupposta dall’articolo 2, comma 6, della legge 4/2013: «Ai professionisti di cui all’articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo Albo professionale». Quindi il contenuto del parere 23/2013 - che ha ritenuto compatibili l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio – è stato mantenuto fermo.

Diversa, è invece l’ipotesi, esposta dall’Ordine campano, in cui l’avvocato non si limita a svolgere l’attività di amministratore di condominio ma assume al contempo la carica di amministratore di società avente a oggetto l’attività di gestione del condominio.

In tal caso, per il Cnf (parere 1/2019) trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 18, lettera c) della legge 247/12, in base alla quale l’esercizio della professione forense è incompatibile «con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale (...) nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari».

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