Condominio

Tutte lenorme sul lastricosolare

A cura di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

Articolo 1126
del Codice civile

In tema di ripartizione delle spese per il lastrico solare in uso esclusivo o di proprietà esclusiva, l’articolo 1126 del Codice civile prevede che «quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condòmini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico, gli altri due terzi sono a carico di tutti i condòmini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno».

Articolo 1127

del Codice civile

L’articolo 1127 del Codice civile dispone che sia il proprietario dell’immobile dell’ultimo piano sia il proprietario esclusivo del lastrico solare (salvo che risulti altrimenti dal titolo), possono elevare nuovi piani, condizioni statiche dell’edificio permettendo.

Gli altri condòmini possono opporsi alla sopraelevazione se pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio o diminuisce l'aria o la luce dei piani sottostanti.

Chi esegue la sopraelevazione è tenuto a corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani (compreso quello da edificare) e detratto l’importo della quota a lui spettante.

Deve, infine, ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condòmini avevano il diritto di usare.

Articolo 2051

del Codice civile

L’articolo 2051 del Codice civile prevede che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito».

La norma si applica anche al condomino che ha in uso esclusivo il lastrico solare e provoca un danno allo stesso. Spetta al condominio l’onere di dimostrare la responsabilità del condomino, Che se così fosse dimostrato dovrà farsi carico dei costi di riparazione.

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