Condominio

L’installatore non può dare ai condomini le chiavi di emergenza dell’ascensore

di Giulio Benedetti

Per l'art. 1117 c.c. nel condomino l'ascensore è una parte comune e come tale non può permettersi un suo uso privatistico di alcuni in danno di altri ed è l'amministratore che , per l'art. 1130 c.c., deve disciplinarne l'uso per assicurarne il migliore godimento da parte di ciascun condòmino.
In tale contesto l'installatore, a fronte del suo funzionamento difettoso, deve intervenire per compiere la corretta manutenzione e non può ometterla, limitandosi a consegnare al singolo condòmino le chiavi di emergenza che consentono di rimettere in funzione l'impianto.
Questo principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza 39261/2019) che annullava , con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, la sentenza di condanna del figlio per l'omicidio colposo del padre disabile, deceduto a seguito di una caduta nel vuoto dalla piattaforma di un ascensore. Il figlio era stato ritenuto garante della sicurezza del padre invalido , il quale necessitava del suo aiuto per uscire di casa a bordo di una sedia a rotelle. Il padre doveva usare un ascensore il quale aveva un funzionamento difettoso, in quanto la porta si bloccava spesso, e per aprirla il figlio doveva ricorrere all'uso di una chiave di sicurezza che consentiva di sbloccare la serratura di chiusura.
Tale chiave apriva la porta a prescindere dalla presenza al livello in cui si agiva dalla piattaforma , in quanto il ricorso alla stessa serviva a consentire interventi di manutenzione , da parte del personale qualificato, ovvero anche di urgenza , per liberare una persona rimasta intrappolata.
Per la Corte di Cassazione il punto centrale della vicenda era costituito dalla consegna della chiave di emergenza esterna ad una persona priva delle conoscenze e delle competenze tecniche, senza che alla stessa siano state fornite informazioni circa il suo uso corretto. Giova notare che l'art. 3 del Dm 37/2008 riserva ad imprese abilitate la manutenzione degli ascensori e che l'art. 8 obbliga il proprietario ad affidare i lavori di installazione e di manutenzione a tali imprese. La Corte di Cassazione sostiene che i profili di colpa del figlio, nell'usare la chiave di emergenza , non interrompono il nesso causale rispetto alla condotta di chi rivestiva la posizione di garanzia dell'installatore – manutentore, nei cui confronti è necessario accertare se avesse formato ed informato il figlio sulle corrette modalità di funzionamento e di utilizzo della chiave di emergenza.
Pertanto la Corte di Cassazione annullava la sentenza di condanna del figlio con rinvio al giudice di appello , per accertare se l'installatore -manutentore abbia consegnato al figlio le chiavi con la spiegazione delle corrette modalità di impiego ed illustrando adeguatamente i profili di pericolosità del loro uso. Conseguentemente la Corte di appello deve accertare se è stato interrotto il nesso causale di responsabilità dell'installatore da parte del figlio che , debitamente informato dell'uso della chiave di emergenza , ne abbia fatto comunque colposamente pericoloso uso , cagionando la caduta nel vuoto e la morte del padre invalido all'interno del vano aperto dell'ascensore.

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