Condominio

Appalto, vale la clausola che prevede il recupero crediti solo dai morosi

di Rosario Dolce

La clausola, convenuta tra l'amministratore del condominio e l'appaltatore in sede di appalto di lavori aventi ad oggetto opere di manutenzione straordinaria, esclude la legittimità passiva del condominio, già nella fase di accertamento dell'obbligazione addotta per la richiesta di pagamento delle somme ancora dovute ( Tribunale di Palermo, G.I. dott. Romeo, Sentenza 4059 del 2019 ).
Secondo il giudice siciliano il principio sancito dalle Sezioni Unite (Sentenza nr 9148 dell'08.04.2008) non è stato superato dal nuovo articolo 63 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile, il quale ha previsto una forma di solidarietà con il beneficio di escussione tra i condòmini.
Il problema che si è posto nella controversia decisa era però anche più complesso. Occorreva stabilire se il creditore dovesse esercitare la propria domanda di pagamento nei confronti dei singoli condòmini morosi, ovvero nei confronti del condominio (salvo poi agire contro i primi in sede esecutiva), a fronte di una clausola del seguente tenore: «Con espresso riferimento alla sentenza di cassazione n. 9148 08.04.2008 le parti concordano nel non prevedere la solidarietà del condominio, ma di accettare la parzialità delle obbligazioni nei pagamenti dei singoli inadempienti, in caso di morosità».
Secondo il decidente, in quest'ultimo caso, prevale sempre l'autonomia privata delle parti, che va interpretata in modo restrittivo. Sotto altro e diverso aspetto, il principio di solidarietà richiede per la sua applicazione, non solo la pluralità dei debitori e la identica causa dell'obbligazione, ma, altresì, il requisito della indivisibilità della prestazione comune.
Nel caso esaminato, quindi, non sussisterebbe quest'ultimo elemento strutturale - sempre secondo il giudice adito -, per cui prevarrebbe la intrinseca parziarietà della stessa obbligazione dedotta in giudizio, già nella determinazione soggettiva del contraddittorio.
«La Suprema Corte, difatti, nell'accertare la natura parziaria dell'obbligazione assunta dal condominio nei confronti dei terzi, consente di agire esecutivamente nei confronti dei singoli condòmini laddove il titolo esecutivo sia stato ottenuto nei confronti dell'ente, a non esclude la possibilità di evocare in giudizio direttamente il condòmino moroso giacché il contratto stipulato dall'amministratore condominiale produce effetti direttamente nei riguardi di ciascuno dei condòmini. Nel caso in specie, la “facoltà” concessa al creditore di agire pro quota direttamente nei confronti dei condòmini morosi va intesa , alla luce della previsione di cui all'articolo 9 del contratto di appalto, quale un obbligo. Da cui consegue il difetto di legittimazione passiva del condominio […]».

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