Condominio

Incidenti per il gas, per la responsabilità va fornita un’adeguata prova scientifica

di Giulio Benedetti


La responsabilità dell'installatore nello scoppio di un edifico richiede la prova scientifica.
Il problema dello esplosioni negli edifici a seguito delle fughe di gas è assai attuale e la giurisprudenza interviene in materia affermando che le eventuali condanne dei responsabili, ai sensi dell'art. 533 c.p.p., devono essere dichiarate solo se le prove superano ogni ragionevole dubbio. È il caso trattato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 39263/2019) che , accogliendo il ricorso dei difensori dei condannati , ha annullato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello, una sentenza di condanna. In particolare i due ricorrenti, in qualità di titolari e di operatori di una ditta idraulica , erano stati condannati per il reato di crollo colposo di un edificio e per il reato di lesioni colpose di un soggetto. La sentenza di condanna affermava che gli stessi avevano colposamente installato, il giorno prima dell'esplosione dell'edificio, una caldaia a gas nell'abitazione di un cittadino con violazione delle norme di sicurezza UNI –CIG.
L'addebito mosso ai ricorrenti era di avere modificato la posizione dei riduttori di pressione di secondo stadio ed di avere omesso la collocazione di uno in prossimità del fornello presente al primo piano dell'edificio . Tale omissione determinava la fuoriuscita del gas per tutta la notte e saturava l'ambiente di gas, in maniera tale che, la mattina dopo, quando un inquilino dell'edificio accendeva il fornello in cucina , si innescava una violenta deflagrazione che causava l'incendio e la distruzione della palazzina , oltre le lesioni dell'inquilino.
La Corte di Cassazione , in accoglimento del ricorso , annullava la sentenza di condanna in quanto era stata emessa con la mancanza di un'adeguata ricostruzione della vicenda fondata su prove aventi dignità scientifica , che avessero accertato la sussistenza del nesso causale fra la condotta degli agenti ed il crollo della palazzina. Invero la sentenza censurata si fondava unicamente sulla testimonianza di un tecnico dei vigili del fuoco , intervenuto in occasione dell'esplosione , il quale, nonostante la sua qualifica professionale, era un teste che poteva essere chiamato a descrivere , ma non a ricostruire causalmente il fatto. La vicenda , per la sua complessità, necessitava il ricorso, mediante la predisposizione di un'apposita perizia , a conoscenze di carattere tecnico – scientifiche indispensabili per l'accertamento della causa scatenante della deflagrazione che aveva determinato il crollo dell'edificio. L'art. 220 c.p.p. prevede che il giudice disponga una perizia quando sia necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze di natura tecnica. La perizia deve essere disposta quando nel giudizio occorrano competenze le quali esulino dalla conoscenza dell'uomo medio. Pertanto la Corte di Cassazione critica la povertà probatoria della sentenza impugnata in cui il giudice, per emettere la condanna , si è basato su poche deposizioni testimoniali e su uno schema (di incerta provenienza) dell'impianto a gas esistente nella palazzina , tutti elementi privi della dignità scientifica necessaria per accertare il nesso di causalità tra la condotta degli agenti e l'evento. Per tali motivi la Corte di Cassazione ha imposto un nuovo giudizio non solo per accertare le cause dell'esplosione , ma anche per rivalutare la posizione degli imputati , oltre che per il reato di crollo colposo, anche in relazione al reato di lesioni colpose . Giulio Benedetti

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