Box danneggiati dalle condutture condominiali
Risposta a cura di Smart24 Condominio
All'inclusione della zona box fra le parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c. che, nell'elencare le parti comuni a tutti i condomini, vi include specificamente “le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune”, segue l'applicazione dell'art. 1123, per il quale le spese relative alla loro manutenzione sono sopportate dai condomini in proporzione ai millesimi di loro proprietà, ferme restando le deroghe di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo e quelle disposte convenzionalmente all'unanimità dai condomini.
Tuttavia, qualora si accerti che il proprietario esclusivo dell'immobile, situato nella proiezione verticale di un box auto, sia responsabile di danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla sua proprietà al suddetto garage sottostante e tale responsabilità abbia natura di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., le conseguenze del fatto illecito devono essere regolate esclusivamente ex art. 2056 c.c., e non già secondo le norme relative alla ripartizione tra condomini delle spese di riparazione o ricostruzione di parti comuni a loro (cfr. Cass. civ. Sez II, 22.07.2002, n. 10686).
In tal caso, qualora sia intervenuta la polizza assicurativa condominiale, al condomino danneggiato spetta il rimborso di quanto erogato dall'assicurazione a conclusione del procedimento avviato dalla denuncia di sinistro dell'amministratore e il proprietario dell'immobile sovrastante il box dovrà rispondere del pagamento della franchigia.