Condominio

Alloggio gratis per il portiere ma con accollo delle spese condominiali

di Selene Pascasi

L'alloggio di servizio spetta al portiere e, quindi, a chi effettua vigilanza e custodia dello stabile e non anche a chi, per il condominio, svolge soltanto lavori di pulizia. In tal caso, gli si potrà concedere un comodato gratuito dell'abitazione ma nulla vieta che possa essere gravato del pagamento delle relative spese condominiali. A puntualizzarlo, è la Corte di cassazione con ordinanza n. 24970 del 7 ottobre 2019 (relatore De Gregorio) .
Apre la controversia la decisione di una signora di chiamare in causa il condominio presso il quale aveva svolto lavori di pulizia per ottenerne – tra l'altro – la condanna al pagamento di quanto, a suo avviso, indebitamente pagato per l'utilizzo dell'alloggio di servizio. Pretesa respinta dal giudice che, anzi, accogliendo la domanda riconvenzionale del condominio, la condanna a rifondere il danno da illegittima occupazione dell'immobile. Impostazione che la Corte di appello, sul punto, conferma.
Di qui, il ricorso per cassazione con cui la donna ripropone le sue ragioni. Soffermandosi sulla questione, che qui interessa, del godimento dell'alloggio di servizio, la ricorrente insiste nel denunciare l'errata lettura del contratto intercorso con il condominio (ove inteso come comodato gratuito gravato dal rimborso forfettario delle spese condominiali e di riscaldamento) vista la comune intenzione delle parti di voler creare un collegamento tra il contratto di lavoro e la concessione dell'appartamento. Negozi che, per sussistenza e durata, finivano per condizionarsi reciprocamente. Circostanza, questa, che imponeva di qualificare il contratto di concessione dell'uso gratuito dell'alloggio sito al piano sottostante l'ingresso dell'edificio, non già come semplice comodato – come affermato dalla Corte di merito – ma come concessione di un alloggio di servizio collegato alla prestazione lavorativa. Interpetazione che, secondo la donna, trovava conforto nel contratto collettivo che prevedeva la gratuità dell'alloggio assegnato ai lavoratori del suo stesso profilo professionale. Difesa respinta dalla cassazione.
Nella vicenda, sottolineano i giudici, la ricorrente aveva espletato unicamente servizi di pulizia e non anche di custode vigilanza. Ecco che, se era corretto l'inquadramento di categoria assegnato dal giudice ed era regolare l'intimato licenziamento (per intervenuta soppressione del servizio interno di pulizia, affidato ad una ditta esterna), era legittimo anche il contratto di comodato con cui le si concedeva l'alloggio in utilizzo gratuito dietro un contributo mensile per spese condominiali.
Non era corretto, invece, che la signora, decorso il periodo di preavviso e ricevuta formale richiesta di rilascio dell'immobile, avesse continuato ad occuparlo abusivamente. Doveroso, perciò, il risarcimento del danno cagionato al condominio. Circa il profilo inerente le spese condominiali di riscaldamento, poi, la previsione del relativo onere di rimborso non sarebbe stata di per sé incompatibile con la natura essenzialmente gratuita del comodato essendo pacifico in giurisprudenza il principio per cui il rimborso non viene meno per l'apposizione, a carico del beneficiario, di una particolare modalità di godimento (ad esempio, il versamento di una somma periodica a titolo di rimborso spese). E gli eborsi chiesti, nella fattispecie, erano riferibili ad un alloggio, quello “di servizio”, affatto escluso dalla tabella dei valori millesimali. Sono chiare, quindi, le motivazioni per cui la Corte di cassazione ha ritenuto di dover rigettare il ricorso proposto dalla donna con conseguente condanna alle spese di lite.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©