Condominio

Sala riunioni condominiale, i consigli per usarla al meglio

di Anna Nicola

Nell'avviso di convocazione occorre che sia indicato il luogo in cui si terrà la riunione dell'edificio. Trattasi di elemento essenziale, da cui non si può prescindere. Una non recente decisione della Suprema Corte ha infatti affermato che è nulla la convocazione in caso di mancata indicazione del luogo (Cass., 22 dicembre 1999, n. 14461).
Se il regolamento non specifica un determinato luogo, si potrebbe dire in astratto che non vi sono limiti spaziali: è chiaro che, volendo che il condominio possa funzionare, il luogo deve essere vicino e consono. A conferma di quanto detto, si ha che il più delle volte la riunione è indetta presso lo stesso edificio condominiale o presso lo studio dell'amministratore dell'edificio, presso l'abitazione di uno dei condomini ovvero presso una sala di competenza della Parrocchia del rione.
Il consiglio che può essere fornito all'amministratore è di scegliere un luogo neutro, che non crei ostilità tra i partecipanti.
Come è stato rilevato dalla Cassazione, questo luogo deve dare «pieno affidamento per la partecipazione di tutti i condomini» nonché per il corretto ed ordinato svolgimento della discussione (Cass. n. 26 giugno 1958, n. 2284).
Si è addirittura arrivati ad affermare che l'autorità giudiziaria possa imporre che le riunioni condominiali si tengano in un luogo diverso da quello prescelto dall'amministratore ove il loro svolgimento in quest'ultimo luogo possa pregiudicare i diritti di singoli condomini (Trib. Milano, 25 gennaio 1993).
Si richiama la decisione della Corte di Appello di Firenze del 2005 (App. Firenze, 6 settembre 2005, n. 1249), decisione che ha rilevato che «il fatto che la legge non regoli esplicitamente il luogo dell'assemblea non può significare che la scelta di esso sia insindacabilmente rimessa a chi ha il potere di convocarla, dovendosi rinvenire nell'ordinamento e nel principio di ragionevolezza un criterio, obiettivo e, per quanto possibile, sicuro, che (in assenza di una apposita norma regolamentare o di uno specifico accordo tra tutti gli interessati) debba, comunque, presiedere alla scelta stessa; questo criterio generale non può che fare riferimento, a parere della Corte, al luogo ove è sito il bene comune (cfr. art. 23 c.p.c.): correttamente, dunque, la S.C. ha, più volte, affermato che, “quando il regolamento di condominio non stabilisce la sede in cui debbono essere tenute le riunioni assembleari, l'amministratore ha – sì – il potere di scegliere la sede che, in rapporto alle contingenti esigenze del momento, gli appare più opportuna – ma che – tuttavia, tale potere discrezionale incontra un duplice limite: anzitutto il limite territoriale, costituito dalla necessità di scegliere una sede entro i confini della città in cui sorge l'edificio in condominio; quindi, un secondo limite, costituito dalla necessità che il luogo di riunione sia idoneo, per ragioni fisiche e morali, a consentire la presenza di tutti i condomini e l'ordinato svolgimento delle discussioni” (Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 1999, n. 14461; nello stesso senso: Trib. Imperia, 20 marzo 2000, in Riv. giur. edilizia, I, 1081)».
Le osservazioni di fatto sono le seguenti: «… Aggiungono tuttavia gli appellanti che, dati i cattivi rapporti con i comproprietari, non sarebbe stato possibile fissare la riunione presso la casa di uno di loro (e tale è stato uno dei motivi che nella sentenza n. 1249/05 ha indotto la Corte a dichiarare la nullità della riunione). … In punto di fatto, anche questo Collegio ritiene che la circostanza abbia rivestito una gravità e rilevanza tale da determinare, se non la impossibilità, quanto meno una grave difficoltà morale alla partecipazione degli odierni appellanti. Nel 1999 già si erano manifestati gravi dissensi fra le parti … Ciò rendeva estremamente difficile ogni incontro, ma soprattutto minava l'ordine e la libertà di discussione nel caso in cui l'incontro – oltretutto per la maggior parte vertente su argomenti già oggetto di lite giudiziale – dovesse svolgersi nella abitazione di uno dei comproprietari “rivali”, e cioè nella abitazione di U.G. … In punto di diritto, va fatto riferimento (come già nella sentenza n. 1249/2005 di questa Corte, passata in giudicato) alla pronuncia della Cassazione civile 22 dicembre 1999, n. 14461, che impone all'amministratore del condominio, in assenza di indicazioni nel regolamento, di fissare l'assemblea in un luogo idoneo moralmente e fisicamente a consentire a tutti i condomini di parteciparvi e a consentire altresì l'ordinato svolgimento della discussione. …Vi è stato quindi un vizio nella convocazione; un vizio grave che ha pregiudicato irrimediabilmente la possibilità di una serena e libera discussione, e che ha quindi determinato la nullità di tutte le deliberazioni adottate nella riunione del ….».
La serenità ambientale è quindi fondamentale: ove non vi sia, è opportuno convocare la riunione in altro luogo in modo tale da non esporre i deliberati a eventuali vizi.

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