Condominio

Manca l’esame in sede ma il corso online vale come formazione dell’amministratore

di Rosario Dolce

L'amministratore è obbligato a curare l'aggiornamento professionale, quale attività di formazione periodica, lo dice l'articolo 71 bis delle Disposizioni di Attuazione del Codice civile. Nel caso di persona giuridica, la stessa disposizione, prevede che, in tal caso, i requisiti debbano esser posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomìni a favore dei quali la società presta i servizi.
La disciplina dettagliata sulla formazione degli amministratori è stata poi trasfusa all'interno di un testo ministeriale (“Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' per la formazione degli amministratori di condominio nonche' dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali. GU Serie Generale n.222 del 24-9-2014”), con il quale è stato precisato che il corso di aggiornamento ha una durata minima di quindici ore e e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici. Al comma 5 dell'articolo 5 del citato testo normativo si stabilisce che: «Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico».
Quest'ultimo disposto (corsi on line) ha creato diversi dubbi tra gli operatori del settore, specie in ordine alla presenza fisica, o meno, dell'amministratore presso la sede individuata dal responsabile scientifico, al fine del sostenimento dell'esame. Incertezza che si perpetrata nel corso del tempo e che, in quanto tale, non è stata fugata neppure dal ministero della Giustizia, in sede consultiva, con la nota del 17 giugno 2015 (quale risposta ai quesiti posti da Confedilizia).
Ora il Tribunale di Torino è intervenuto (a quanto risulta per la prima volta) in tema di revoca di amministratore condominiale per carenza, o meglio irregolarità nella formazione. Nella fattispecie, il condòmino che ha chiesto la revoca lamentava il fatto che il proprio amministratore, benchè si fosse “aggiornato” professionalmente partecipando ad un corso online, non aveva sostenuto alcun esame, presso la sede individuata dal responsabile scientifico. Da cui la richiesta di revoca del mandato professionale.
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, con il Decreto 1768/2019 ha deciso di dirimere la questione graduandola secondo i criteri di cui all'articolo 1455 codice civile, che afferma: «Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra».
Nel caso di specie il Collegio decidente ha ritenuto che si verta in ipotesi di inadempimento del tutto trascurabile, ossia di una mera irregolarità, inidonea a dare luogo alla revoca dell'amministratore (e alla conseguente risoluzione del rapporto che lo lega al condominio), a norma dell'articolo 1129 del Codice civile. E segnatamente: le menzionate irregolarità non possono ritenersi gravi e dunque – in assenza, lo si ribadisce, di una espressa previsione normativa in tal senso - non possono dare luogo alla revoca dell'amministratore.
Va, infine, riferito che alla pronuncia in esame, seppur costituisca un “primo” precedente (di rilievo) va riservata l'attenzione che merita. Siamo dinanzi ad un procedimento di “giurisdizione volontaria” (articolo 737 codice procedura civile), e ciò che rileva, nella determinazione assunta, è, per l'effetto, il prudente apprezzamento reso dal giudicante al caso concreto trattato (filtrato, per l'appunto, dalla portata dell'adempimento in parola).

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