Condominio

Costi extra senza contratto: il condominio va risarcito

di Silvio Rezzonico - L’Esperto Risponde

Se in possesso di prove, i condòmini possono avvalersi della tutela reale, nonché del risarcimento danni nei confronti dell'amministratore. Il carattere assoluto dei diritti reali – proprietà, comproprietà, condominio e diritti reali di godimento – comporta che la loro tutela possa avvenire anche con la demolizione e il ripristino delle opere lesive. Nel caso in cui si faccia valere uno di tali diritti non deve quindi farsi ricorso alla sola tutela risarcitoria. Quanto al risarcimento dei danni nei confronti dell'amministratore, alla specie può applicarsi quanto disposto dall'articolo 1710, comma 1 del Codice civile, per il quale il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, tenendo conto che - per la legge 4/2013 - l'amministratore è diventato un professionista, sicché alla sua responsabilità deve applicarsi il principio di cui all'articolo 1176, comma 2, del Codice civile per il quale «nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata». Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile (articolo 1218 del Codice civile).

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