Condominio

Antenne televisive, una guida breve

di Anna Nicola

Le antenne fanno parte da decenni delpaesaggio urbano. Si può trattare di antenna del singolo condomino ovvero di antenna utile per tutti, quindi di valenza condominiale.
Anche ove vi sia l'antenna della collettività, il singolo ha pur sempre il diritto di installarne una propria.
Non occorre alcuna autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea dell'edificio. Ciò che è necessario è darne la previa informazione all'amministratore prima di procedere all'intervento, ove detta operazione comporti modifiche delle parti comuni.
L'antenna può essere posizionata sul proprio balcone ma anche sul tetto o sul lastrico solare di proprietà della collettività di chi abita nell'edificio.
Come sopra accennato, se gli interventi implicano modifiche alle parti comuni, l'interessato è obbligato a fornire comunicazione all'amministratore, indicando il contenuto dell'intervento e le relative modalità di esecuzione.
A seguito di questa comunicazione, se ritenuto opportuno, l'amministratore chiama l'adunanza assembleare in via straordinaria. La riunione può assumere la decisione di permettere il lavoro ma a condizione che siano effettuate le modalità alternative di esecuzione dalla stessa dettate. La deliberazione deve essere assunta con la maggioranza pari a almeno i due terzi del valore dell'immobile.
L'assemblea può altresì prescrivere determinate cautele per salvaguardare la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dello stabile.
Inoltre l'esecuzione dell'intervento può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia da parte del condomino interessato, per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.
Secondo il disposto dell'art. 1122bis c.c., gli impianti relativi alle antenne singole per la ricezione del segnale digitale o satellitare devono essere realizzati “in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale”.
Questa disposizione è in apparente contrasto con l'art. 1122 c.c., sulla cui base il singolo condomino non può, in linea generale, eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Ciò significa che per i primi vi è un maggior margine di tolleranza, anche in considerazione del diritto all'informazione.
Ed infatti, l'ultimo comma dell'art. 1122bis c.c. dispone che, ai fini della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, deve essere sempre consentito l'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale. L'installazione può persino avvenire sulle parti dell'immobile di proprietà di un altro condomino, senza che quest'ultimo abbia facoltà di opporsi, se risulti impossibile l'utilizzo di spazi propri o non sia possibile utilizzare un'antenna comune.
Infine occorre il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1102 c.c.
Ciò significa che non si deve impedire agli altri condomini di fare parimenti uso della cosa comune (cioè del luogo ove è installata l'antenna) e non dovrà essere modificata la sua destinazione d'uso.
Si ricorda da ultimo che si rende opportuno verificare se i regolamenti comunali diano dettati sull'argomento

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