Condominio

Anticipazioni dell’amministratore/1: il verbale di consegna non prova il credito

di Giovanni Iaria

È molto frequente che al termine del mandato l'amministratore uscente richiede al condominio la restituzione di somme, asserendo di averle anticipate per la gestione dell'ente condominiale e fondando la richiesta sulla scorta del verbale di consegna sottoscritto dal nuovo amministratore.
Tale documento è sufficiente ai fini del riconoscimento del credito vantato dall'ex amministratore?
Sulla questione si è pronunciato di recente il Tribunale di Roma con due sentenze ( la nr. 6356/2019, pubblicata il 26 marzo 2019 , Giudice dott. Roberto Ghiron e la nr. 8308/2019, pubblicata il 16 aprile 2019, Giudice dott. Lorenzo Pontercorvo).
Nella vicenda esaminata con la sentenza nr. 6356/2019, l'ex amministratore di un supercondominio richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di quest'ultimo per somme asseritamente dovute per importi anticipati nella gestione dell'ente e per compensi non corrisposti per l'attività svolta in favore del suddetto supercondominio. L'ingiunzione era stata richiesta dall'ex amministratore sulla scorta del verbale di consegna sottoscritto dal nuovo amministratore. Avverso il decreto ingiuntivo interponeva opposizione il supercondominio, il quale eccepiva la mancanza di prove in merito alle presunte anticipazioni, mentre in merito ai compensi non corrisposti deduceva il mancato versamento imputando all'ex amministratore la cattiva gestione contabile. L'opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale il quale, ritenendo non provata la richiesta delle somme a titolo di anticipazioni, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato il supercondominio al pagamento in favore dell'ex amministratore della sola somma relativa ai compensi dovuti per l'attività svolta.
Secondo il giudice capitolino:
1. i dati contabili predisposti unilateralmente dall'amministratore (verbale di consegna e di approvazione di bilanci tout court da parte dell'assemblea) non hanno valenza probatoria in favore dell'ex amministratore;
2.non ha, altresì, valenza probatoria e quindi di riconoscimento di debito, la sottoscrizione da parte del nuovo amministratore del verbale di consegna da cui risulti il credito dell'amministratore uscente, in quanto presupposto per il riconoscimento di debito è che chi lo effettui abbia la disponibilità della vicenda giuridica a cui si riferisce;
3.solo l'assemblea condominiale può riconoscere il debito e tale riconoscimento deve essere espresso e chiaramente indirizzato al creditore;
4.il compito conferito al nuovo amministratore di revisionare la contabilità redatta dal precedente non può essere interpretato come un mandato a riconoscere il credito nei confronti di quest'ultimo;
5.la deliberazione con la quale l'assemblea approvi il rendiconto consuntivo ha valore di riconoscimento di debito (per eventuali anticipi) e quindi è opponibile dall'amministratore uscente solo in relazione a poste passive indicate ed approvate in modo specifico in quanto è richiesto un atto di volontà da parte dell'assemblea su di un oggetto specifico posto al suo esame;
6.non è sufficiente un semplice disavanzo di cassa fra entrate ed uscite per presumere in via deduttiva che al fine di conseguire il pareggio di bilancio sia stato necessario effettuare degli anticipi per colmare le minori entrate.
Nella vicenda esaminata con la sentenza nr. 8308/2019, l'amministratore uscente conveniva in giudizio il condominio chiedendo la condanna di quest'ultimo alla restituzione di un ingente somma versata per lavori di manutenzione dell'edificio condominiale. L'importo richiesto era stato quantificato in sede di passaggio di consegna con il nuovo amministratore. Dopo l'espletamento di una CTU contabile, il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che la pretesa creditoria non può fondarsi solo sulla scorta delle risultanze del verbale che viene redatto in sede di passaggio di consegne con l'amministratore subentrante, in quanto al suddetto documento non può essere attribuita valenza e contenuto confessorio nei confronti del condominio per debiti a proprio carico relativi alla pregressa gestione, essendo il nuovo amministratore un mero mandatario del condominio e quindi è privo di potere dispositivo del diritto controverso. In questi casi è necessaria, invece, una delibera dell'assemblea di contenuto ricognitivo di eventuali situazioni di giuridica debenza.
E' onere della parte che formuli la pretesa creditoria, ha affermato il giudice, allegare e provare che le spese riguardano voci di uscita legittimamente contestabili, ovvero che siano deliberate preventivamente (e non coperte per il mancato versamento, da parte dei condòmini, delle quote di relativa spettanza) o che ricorressero i presupposti dell'urgenza previsti dall'ultimo comma dell'articolo 1135 codice civile per una successiva approvazione o infine si riferissero alla gestione ordinaria delle parti e dei servizi comuni.
Inoltre, ha concluso il Giudice, ai fini del riconoscimento del diritto di credito, la domanda di pagamento non può esaurirsi con la semplice indicazione numerica della somma richiesta, ma è necessaria l'indicazione dettagliata <<onde poter validamente fondare una corrispondente posizione di obbligo del condominio, poiché solamente in tal caso risulta possibile verificare se gli importi anticipati afferiscono effettivamente a una corrispondente legale azione gestoria>>.
In definitiva, quindi, il solo verbale di consegna sottoscritto dall'amministratore subentrante non è sufficiente all'ex amministratore per vedersi riconoscere il diritto alla ripetizione delle somme anticipate per il condominio.
Avv. Giovanni Iaria

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