Condominio

Gestione a nome degli altri condòmini: possibile solo per l’ordinaria amministrazione

di Andrea Magagnoli

Nel caso di gestione di cose comuni di un edificio è necessario l' assenso degli altri condòmini nel solo caso di atti di straordinaria amministrazione
La Corte di cassazione con la sentenza n.25433/2019, depositata il 10 ottobre scorso , afferma il principio di diritto per il quale nel caso di gestione di un bene comune da parte di un solo condomino divenga necessario il consenso da parte degli altri soggetti facenti parte della comunione nel solo caso in cui debba esser effettuato un atto di straordinaria amministrazione.
Tale principio trova la propria ragione di essere nella conformazione stessa del condominio e delle sue ordinarie modalità di gestione
Infatti per evidenti ragion di praticità ed economicità nella gestione dello stesso con grande frequenza nella pratica la gestione della parte comune viene affidata ad un solo condomino al quale vengono affidate le decisioni relative alla predetta gestione.
Facciamo un esempio tre persone vivono nello stesso condominio, ma lo spazio antistante viene gestito da uno solo dei tre.
Tuttavia sorge il problema, risolto con la sentenza qui in commento di quali siano i limiti del potere del condomino che provvede alla gestione comune in altri termini a quest'ultimo saranno consentite tutte le decisioni relative alla gestione ovvero tale potere dovrà ritenersi limitato.
La sentenza della Corte di Cassazione riguarda un caso come questo dato che i giudici della Cassazione con la sentenza n. 25433/2019 decidono quali siano i poteri del condomini che procede alla gestione delle cose in comune.
Vengono infatti distinti gli atti e le decisioni relative alla decisione della cosa comune a seconda della loro importanza e dei loro effetti sulla cosa comune.
Si pensi ad esempio ad una decisione relativa alle modalità di pulizia della cosa comune, atto che presenta comunque una limitata importanza per la gestione della cosa comune e può essere qualificato quale atto di ordinaria amministrazione ; ma pensiamo invece al caso ad un attività edilizia relativa alla parte comune che ne comporti una radicale modifica nelle parti fondamentali, in tali casi siamo in presenza di un atto che presenta una maggiore importanza ed ben diversi effetti sulla gestione della parte comune . .
Orbene i giudici della corte suprema di cassazione fondano la loro decisione sulla predetta constatazione e sulla diversità tra i diversi tipi di atti in relazione ai loro effetti sulla cosa .
Da tale distinzione deriva una diversa disciplina ed una diversa determinazione dei poteri del condomino che provvede alla gestione della cosa comune .
Infatti osservano i giudici come nel caso in cui si sia in presenza di un atto di straordinaria amministrazione divenga ad ogni modo necessario il consenso degli altri condomini non potendosi in tale caso dare corso all' esecuzione dell' atto in assenza di un espresso assenso .
Soluzione antitetica invece deve essere accolta nel caso in cui si sia in presenza di un atto di ordinaria amministrazione tale assenso sia del tutto superfluo dovendosi appagare in tali casi le esigenze di maggiore rapidità nella gestione della cosa .
Andrea Magagnoli

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©