Condominio

Il condominio diligente nell’appalto non risponde degli incidenti

di Giulio Benedetti

L’amministratore diligente, in veste di appaltante, non è responsabile della morte dell’appaltatore. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 23121/2019 (sezione IV) .

Il contratto di appalto è deciso dall’assemblea condominiale e l’amministratore deve curare la sua esecuzione, in base all’articolo 1130 del Codice civile e non deve trascurare gli articoli 90 e 93 del Dlgs 81/2008 che obbligano il committente a verificare l’idoneità tecnica professionale dell’appaltatore, e ad acquisirne la relativa visura camerale e il Durc.

L’orientamento della Cassazione va letto attraverso due recenti sentenze: la 29068/2019 della III sezione , che ha affermato che l’affidamento di un contratto di appalto a un'impresa priva dei requisiti è fonte di responsabilità penale per l’appaltante. La sentenza ha quindi respinto il ricorso di un amministratore condominiale avverso la sua condanna per omicidio colposo di un appaltatore il quale moriva, per la caduta da un ponteggio montato per il rifacimento della facciata, dal secondo o terzo piano dell’edificio condominiale. All’amministratore era stata contestata la violazione della normativa di sicurezza per non avere verificato l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice.

A opposta conclusione è pervenuta la IV sezione ( sentenza 23121/ 2019) che ha annullato la sentenza che aveva condannato i committenti, per omicidio colposo di un installatore di un impianto elettrico all’interno di un condominio. In particolare, l’elettricista era stato fulminato da una scarica elettrica originata da un impianto condominiale privo dell’interruttore differenziale “salvavita”.

I presupposti del caso, però, erano ben diversi da quelli della sentenza 29068, anche se il principio è identico: la Cassazione constatava infatti che i condòmini conferivano all’elettricista l’appalto di rifacimento dell’impianto elettrico condominiale, in quanto privo della “messa a terra”, e avevano verificato la sua qualifica professionale in quanto la sua impresa era iscritta , per l’effettuazione dei predetti lavori, alla Camera di commercio. L’elettricista si era impegnato a rilasciare la certificazione di conformità , prevista dal Dm 37/2008, dei lavori effettuati.

L’articolo 8 del Dm 37/2008 prevede l’obbligo per il proprietario di affidare i lavori di installazione elettrica a un’impresa abilitata che al termine dei lavori, previa l’effettuazione delle verifiche stabilite , rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell’arte. La sentenza richiama la propria giurisprudenza per cui l’appaltatore privato, privo di particolari competenze tecniche, ha l’onere generale di mettere il prestatore di opera nelle condizioni di operare in sicurezza, segnalando gli eventuali pericoli.

La Corte escludeva la responsabilità dei committenti poiché l’appalto prevedeva la sostituzione dei campanelli ai piani dei singoli condomini e quindi la prova sul funzionamento dei medesimi, e perché, sotto il profilo causale, a fronte delle gravi imprudenze in cui era incorso l’elettricista, la presenza nell’appartamento degli imputati dell’interruttore differenziale non avrebbe comunque garantito la sopravvivenza della vittima.

La Corte di cassazione, pertanto, annullava la sentenza di condanna poiché l’affermazione di responsabilità degli imputati si basava su argomenti privi di idonea prova ed era inesatta la ricostruzione del nesso causale. Inoltre la responsabilità del committente è stata ravvisata quando questi travalichi il suo ruolo e si ingerisca nella organizzazione per l’esecuzione dell’appalto e assuma , così, una posizione direttiva perchè si ingerisce nella direzione dei lavori.

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