Condominio

Condominio, il 15 ottobre impianti di riscaldamento di nuovo in funzione

di Saverio Fossati ed Edoardo Riccio

Martedì 15 ottobre, in buona parte d’Italia, si accenderanno le caldaie nei condomìni con impianto centralizzato. Un appuntamento fondamentale per l’economia, dato che gli immobili rappresentano il 40% del consumo finale di energia dell’Ue. Inoltre, gli edifici sono stati ritenuti fondamentali per conseguire l’obiettivo dell’Unione di ridurre dell’80-95% le emissioni di gas serra entro il 2050 rispetto al 1990. Ed entro giugno tutti i contabilizzatori di calore dovranno essere letti da remoto. Per il quadro completo di orari e periodi di accesione nelle varie zone climatiche cliccare qui .

I periodi di accensione
Presso ogni impianto termico centralizzato, che serva quindi almeno 2 unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l’amministratore devono esporre una tabella contenente:
a) l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto;
b) le generalità e il recapito del responsabile dell’impianto termico;
c) il codice dell’impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma
Non in tutta Italia è possibile mettere in funzione l’impianto di riscaldamento nello stesso giorno. Il legislatore ha infatti suddiviso l’Italia in sei zone climatiche ( si veda l’elenco completo Comune per Comune ). E per ciascuna di esse è stata stabilita la durata giornaliera di accensione ( si veda la tabella riassuntiva ). Nella zona E, in particolare, nella quale si trova quasi tutto il Centro-Nord del nostro Paese, si va dal 15 ottobre al 15 aprile per un massimo di 14 ore di accensione al giorno (naturalmente anche non tutte di seguito),

La scelta dell’orario
Nell’arco temporale indicato, i condomini possono scegliere gli orari di funzionamento purché lo stesso sia compreso tra le ore 5 e le ore 23.
È però consigliabile non interrompere il funzionamento. Il maggior dispendio di energia (e quindi il maggior costo) si ha infatti con l’accensione per portare l’acqua alla temperatura utile. Per il resto della giornata vi è dunque solo la necessità di mantenere tale temperatura. Lo spegnimento della caldaia durante il giorno per alcune ore non porta quindi ad un risparmio ma ad un maggior costo. Alla sua riaccensione, infatti, occorre nuovamente un maggior dispendio di energia per riportare l’acqua in temperatura.

Lettura dei consumi da remoto per tutti entro giugno 2020
Entro il 25 giugno 2020 lo stato italiano dovrebbe recepire una direttiva europea in base alla quale entro il 2027 dovranno essere sostituiti tutti i sistemi di raccolta dati per la contabilizzazione che obbligatoriamente dovranno essere fatti da remoto con letture almeno ogni 3 mesi (due letture per la climatizzazione invernale e 2 per quella estiva, oltre a 4 per la acqua calda sanitaria).

Le eccezioni alle regole/1: i periodi
Al di fuori dei tali periodi indicati dalla tabella , gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. E non è del tutto vero che sia indispensabile un’ordinanza del sindaco. In particolare, va ricordata una nota del Comune di Milano del 2013 che dice che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 (poi sostituito dal DPR 74/13 con contenuto analogo per i periodi di accensione) stabilisce che gli impianti possano essere attivati per 14 ore al giorno dal 15 ottobre al 15 aprile. Ma «Nei mesi restanti, senza alcun bisogno di deroga da parte del Comune, il responsabile degli impianti di ogni stabile in città può deciderne l'accensione, in caso di particolari condizioni climatiche, per un tempo massimo di 7 ore giornaliere», precisando anche che l'ordinanza del sindaco «serve esclusivamente per estendere, in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse, il periodo di accensione a pieno regime (14 ore)». Quindi al di fuori dei periodi climatici indicati gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.

Le eccezioni alle regole/2: gli orari
Negli edifici ad uso residenziale, sono però ammesse deroghe al funzionamento dell’impianto di riscaldamento per quanto riguarda la durata giornaliera. Tra le principali vengono indicate le seguenti:
a) se il calore proviene da centrali di cogenerazione oppure se vi siano pannelli radianti incassati nell’opera muraria.
b) se vi è un gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; la temperatura negli ambienti deve essere pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera;
c) se in ogni singola unità immobiliare sia installato un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura con un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore;
d) se l’impianto termico è condotto mediante “contratto di servizio energia” purché la temperatura negli ambienti, durante le ore al di fuori della durata di legge, non siano superiori ai 16°C + 2°C di tolleranza.
Si consideri, infine, che entro il 31 dicembre 2016 tutti gli edifici nei quali vi è un impianto centralizzato, ove tecnicamente possibile e se vi sia un buon rapporto costi/benefici, dovranno essere dotati di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione.

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