L'esperto rispondeCondominio

Come approvare la «cessione di diritti altrui»

di Raffale Cusmai - Condominio24

La domanda

Lavori in condominio iniziati a settembre 2016 e finiti nell'anno, con cambio caldaia, e posizionamento valvole termostatiche e ripartitori; calcoli effettuati da direttore lavori per millesimi, applicando, sempre, la 10200. Ora il direttore dei lavori presenta un’asseverazione, in deroga, applicando il Dl 141/2016 ma nel contempo precisa deve essere approvata dall'assemblea perché è una cessione di diritto altrui e non un’assunzione diretta a seguito di asseverazione del professionista. Questa «cessione di diritto altrui» deve essere approvata con 1000 millesimi, in quanto si ha un regolamento condominiale contrattuale ? E cosa significa cessione diritto altrui ?

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 102/2014 (così come modificato dal d.lgs. n. 141/2016), non devono essere predisposte nuove tabelle millesimali per l'impianto di riscaldamento qualora la norma UNI 10200 non sia applicabile, ovvero “laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionante superiori al superiori al 50 per cento”.
Non rientra, quindi, nelle competenze assembleari la possibilità di scegliere se provvedere o meno alla redazione di nuove tabelle, dal momento che queste non vanno predisposte solo nel caso in cui esista una relazione tecnica che attesti l'impossibilità a metterle a punto.
Conseguentemente l'assemblea potrà solamente decidere se affidare o meno ad un tecnico la verifica delle variazioni di fabbisogno termico tra gli appartamenti, per valutare se provvedere o meno alla redazione delle tabelle, ma non di scegliere a priori se modificare o meno quelle esistenti.
La delibera in materia di affidamento dell'incarico ad un tecnico rientra tra le delibere per le quali è sufficiente la maggioranza ex art. 1136, comma 2, c.c., ossia il la maggioranza dei presenti con almeno rappresentanti la metà dei millesimi.
In caso di impossibilità a predisporre le tabelle la suddetta norma stabilisce che è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica, mentre gli importi rimanenti possono essere ripartiti, ad esempio, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, secondo le potenze installate.

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