Condominio

Nomina e conferma dell’amministratore, il vademecum. Se ne parla oggi a Palermo

di Rosario Dolce

Il Tribunale di Udine ritorna sulle problematiche sopite al mandato dell'amministratore : quelle, vale a dire, correlate alla formalizzazione dell'atto della nomina e/o della semplice conferma? È uno dei temi affrontati oggi a Palermo (hotel Astoria Palace in via Monte Pellegrino 62, ore 14-18) al convegno organizzato da Sole 24 Ore in collaborazione con Arai (per la locandina cliccare qui ).
Il punto di vista focalizzato, da giudice friulano ( con sentenza n. 1015 del 19 agosto 2019 ), ruota intorno alla invalidazione del rapporto con i condòmini, laddove non vengano ossequiate le “forme” previste dall'articolo 1129 codice civile.
Il caso da cui prende spunto la vicenda giudiziaria è un'opposizione a decreto ingiuntivo, formulata da parte del Condominio contro il precedente amministratore. La difesa della compagine, a tal proposto, aveva pensato bene di bloccare sul nascere la legittimazione dell'assunto creditore. In quanto tale, lamentava l'irregolarità formale della nomina e degli atti di conferma. Corollario di tale ricostruzione era, per l'appunto, la perenzione del diritto al compenso.
Le modalità di accettazione del mandato, a parere del giudice di Udine, sono due.
La prima è scevra di formalismi e si determina con fatti concludenti.
La seconda è, invece, scritta e formale.
Ammettere, tuttavia, che l'accettazione possa avvenire solo espressamente in forma scritta porta a delineare un iter cosi rigoroso e rigido che non pare rinvenirsi nella lettera della legge. E, infatti, con riferimento al momento in cui l'accettazione deve avere luogo, la norma precisa che essa deve essere effettuata “all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo”.
Ora, l'accettazione della nomina da parte dell'amministratore designato dall'assemblea può avvenire con modalità ed in momenti assai diversi a seconda delle concrete modalità di svolgimento della vicenda negoziale.
Per prassi è l'amministratore ad avanzare al Condominio la proposta di stipulazione del contratto di mandato – ivi precisando il compenso richiesto - o, comunque, a manifestare interesse e disponibilità ad assumere l'incarico, dietro sollecitazione di uno o più condòmini. L'assemblea dei condòmini, successivamente, approva o meno la proposta, dando luogo al meccanismo di perfezionamento di cui all'articolo 1326 codice civile. Tanto vale anche per l'ipotesi della conferma.
Può, però, anche verificarsi l'ipotesi opposta a quella sopra riferita: e cioè il caso in cui la proposta di stipulazione del contratto di mandato, con anche l'indicazione del compenso, venga avanzata dallo steso Condominio nei confronti dell'amministratore previa delibera assembleare.
Se la proposta sarà accettata dall'amministratore, il contratto si perfezionerà nel momento in cui sarà comunicata l'adesione. Ovviamente in tale ipotesi – a differenza della precedente – è certamente possibile individuare un atto ed un momento definibile quel “accettazione” da parte dell'amministratore.
Di contro, si assume – richiamandosi un arresto del Tribunale di Palermo (09.02.2018) – che il contratto di mandato non possa ritenersi nullo nel caso in cui le informazioni di cui al secondo comma dell'articolo 1129 codice civile (dati fiscale e anagrafici e locali in cui si custodiranno i documenti condominiali) non vengano menzionate in seno al verbale di nomina o conferma che sia.
L'unica invalidazione comminata dalla legge (articolo 1129, comma 14°, codice civile) si rinviene, invece, nella mancata precisazione del compenso professionale, tano in sede di nomina che di conferma (cfr, tra le tante, Tribunale di Roma, 119264/2018).
Nel qual caso, compito del giudice – così come quello svolto dal decidente friulano – è verificare che, sia direttamente che direttamente, nel momento negoziale in cui si perfeziona il “negozio”, non sussistano richiami al tariffario applicabile per la disciplina del rapporto futuro.

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