Condominio

Vietato fumare (negli spazi comuni)

di Anna Nicola

Il fumo è dannoso sia quando lo si pratica attivamente, sia quando lo si subisce.
La disposizione normativa che ne disciplina l'uso è la legge 3/2003, (legge Sirchia): con essa il legislatore, avendo a tutela la salute, ha disposto il divieto di fumare nei locali chiusi, salvo i luoghi privati non aperti ad utenti o al pubblico, nonché le apposite sale riservate ai fumatori.
Vi è stato poi il recepimento della direttiva 2014/40/UE, sulla cui base è stato statuito il divieto alle pertinenze esterne delle strutture universitarie, ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS
E' altresì vietato al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo se in presenza di minori di anni diciotto e di donne in gravidanza.
Fatte queste doverose premesse, vediamo cosa succede in condominio.
Anche qui vi è una serie di divieti, in primo luogo nei luoghi comuni dove vi accedono non solo i condomini, ma anche altri soggetti, ad esempio il portiere, il postino e così via.
Il ministro della Salute, nella nota 1505 del 24 gennaio 2005, ha chiarito che il divieto si estende anche alle zone comuni interne al fine di tutelare anche in ambito condominiale la salute sotto il profilo del fumo passivo.
È l'amministratore del Condominio a dover vigilare a che il divieto sia rispettato, esponendo apposita segnaletica antifumo. I condomini e chi accede al palazzo possono richiamare verbalmente i trasgressori all'osservanza del divieto e, in caso d'inadempienza, segnalare la violazione alle competenti autorità.
Spesso il condomino fumatore si dedica al fumo sul proprio terrazzo o balcone.
Esso, com'è noto, si propaga sino ad arrivare alle unità adiacenti o vicine quella del fumatore, o di stagnare per un certo tempo.
Si sa che non vi è divieto di fumare all'interno delle proprie abitazioni e nei luoghi di singola. Se l'atteggiamento infastidivo continua, si può mandare una comunicazione in cui si evidenzia la fattispecie oppure incaricare l'amministratore.
Poiché però l'attività non è vietata, il risultato non è garantito
Diverso è il caso in cui vi sia una specifica clausola nel regolamento contrattuale: in questo caso vige l'obbligo del suo rispetto, senza eccezione di sorta.
Si può pensare di applicare l'art. 844 c.c., norma che impedisce le immissioni di fumo e altre esalazioni derivanti dalla proprietà del vicino, ma solo qualora queste superino “la normale tollerabilità”, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Pare difficile configurare questa fattispecie per una semplice sigaretta fumata sul proprio balcone
Si ricorda tuttavia che la normale tollerabilità delle immissioni è un concetto generico, che deve essere valutato caso per caso, la cui valutazione spetta all'autorità giudiziaria che deve considerare la peculiarità dei rapporti condominiali, nonché la destinazione assegnata all'edificio dalle disposizioni urbanistiche o, in mancanza, dai proprietari.
Nel caso della decisione 7875/2009, la Suprema Corte ha qualificato come immissioni moleste di fumo di sigaretta quelle provenienti da un bar posto al piano terra del Condominio, stante il fatto che si trattava di un gruppo di individui che fumavano
Infine si ricorda che è vietato buttare giù dal balcone mozziconi di sigaretta, potendo qualificarsi come reato di “getto pericoloso di cose”.
In merito l'art. 674 c.p. punisce con l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a 206 euro chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti.

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