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La ripartizione spese per le porte Rei che danno accesso a parti private

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

Il nostro condominio (locato in Valdidentro - SO) è dotato di un’autorimessa di circa 500 mq al piano interrato a cui si accede tramite una rampa. All'interno dell'autorimessa condominiale ci sono due porte per accedere alle scale condominiali, due porte per i locali dei contatori comuni e otto porte di cantine private. Per l'adeguamento dell'autorimessa alle norme di sicurezza in vigore è necessaria l'installazione delle porte REI. Poiché siamo in presenza di porte di diversa natura (condominiali e private) si chiede come debbano essere ripartite le spese per l'installazione delle porte REI.

In tema di ripartizione delle spese relative ai locali destinati ad autorimessa, l'art. 1117 c.c., nell'elencare le parti comuni a tutti i condomini, vi include specificamente “le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune” ed anche laddove si ritenga di inserirvi lo spazio di manovra interno ai garages per relationem, oltre a quelli espressamente citati, deve essere affermata l'appartenenza del suddetto spazio indistintamente a tutti i condomini (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 04/04/2001, n. 4953, nella quale la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata secondo la quale, in difetto di titolo contrario, deve considerarsi appartenente in comune a tutti i condomini il vano interrato destinato all'accesso ai garages).
Pertanto, mentre le spese inerenti alle porte delle cantine private, in quanto beni di esclusivo utilizzo del singolo condomino, graveranno sui rispettivi proprietari, quelle inerenti l'accesso alle scale condominiali ed ai locali contenenti i contatori comuni dovranno essere ripartite ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., fra tutti i condomini proporzionalmente ai millesimi di loro proprietà.
Tuttavia, è bene precisare che i presupposti per l'attribuzione della proprietà comune a vantaggio di tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono necessari per l'esistenza e per l'uso, ovvero sono destinati all'uso o al servizio, non di tutto l'edificio, ma di una sola parte, o di alcune parti di esso, ricavandosi dall'art. 1123, comma 3, c.c., che le spese saranno a carico del gruppo dei condomini che ne trae utilità.

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