Condominio

Credito dell’amministratore uscente riconoscibile solo dall’assemblea

di Giovanni Iaria

È molto frequente che al termine del mandato l’amministratore uscente richieda al condominio la restituzione di somme, sostenendo di averle anticipate per la gestione fondando la richiesta sulla scorta del verbale di consegna sottoscritto dal nuovo amministratore. Ma ci si chiede se tale documento sia sufficiente ai fini del riconoscimento del credito vantato dall’ex amministratore.

Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Roma con due sentenze, la 6356/2019, pubblicata il 26 marzo 2019 (giudice Roberto Ghiron) e la 8308/2019, pubblicata il 16 aprile 2019 (giudice Lorenzo Pontercorvo). Nella vicenda esaminata con la sentenza 6356, un supercondominio si opponeva a un decreto ingiuntivo che l’ex amministratore aveva ottenuto per somme asseritamente dovute per importi anticipati nella gestione dell’ente. Il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato il supercondominio al pagamento dei soli compensi dovuti per l’attività svolta. Secondo il giudice capitolino i dati contabili predisposti unilateralmente dall’amministratore non hanno valenza probatoria; idem la sottoscrizione da parte del nuovo amministratore del verbale di consegna da cui risulti il credito dell’amministratore uscente. Solo l’assemblea condominiale, infatti, può riconoscere il debito. Inoltre, per il tribunale non è sufficiente un semplice disavanzo di cassa per presumere che al fine di conseguire il pareggio di bilancio sia stato necessario effettuare degli anticipi per colmare le minori entrate.

Nella vicenda esaminata con la sentenza 8308, l’amministratore uscente chiedeva la restituzione di ingenti somme anticipate per fare dei lavori. Ma il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che la pretesa creditoria non può fondarsi solo sulla scorta delle risultanze del verbale di passaggio di consegne con l’amministratore subentrante.

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