Ripostiglio in giardino con villette a schiera
In base all'art. 1122 c.c., il singolo condomino può effettuare opere sulle parti di sua proprietà, ivi compreso il giardino privato, dandone notizia all'amministratore che a sua volta è tenuto a darne notizia in assemblea, purché non si elida l'utilità o si arrechi un danno alle parti comuni, ovvero si determini un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro del condominio.
In tal caso, il giudice può inibire la nuova destinazione, ordinando la rimozione delle opere pregiudizievoli, qualora sia stata ritualmente proposta la domanda in tal senso (cfr. Cass. civ. Sez. II, 17/04/2001, n. 5612).
Fermo restando tale divieto, in mancanza di norme limitative della destinazione e dell'uso delle porzioni immobiliari di proprietà esclusiva di un edificio condominiale, derivanti dal regolamento, cd. “contrattuale”, che sia stato approvato da tutti i condomini (sulla legittimità di tali disposizioni: Cassazione civile , sez. II , 13/06/2013 , n. 14898), quindi, la norma dell'art. 1122 c.c. non vieta di mutare la semplice destinazione della proprietà esclusiva ad un uso piuttosto che ad un altro.
Di conseguenza non è necessaria, né si rinviene ex art. 1135 c.c., una delibera assembleare che approvi l'effettuazione di tali opere da parte del singolo condominio sulla sua proprietà individuale.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5