Condominio

La perizia ha l’ultima parola sul distacco dall’impianto di riscaldamento

di Valeria Sibilio

Può un condòmino distaccarsi legittimamente dall'impianto di riscaldamento centralizzzato? Una risposta ci arriva dalla sentenza della Corte d'appello di Milano an° 2867 del 2019, originata dalla decisione di un condòmino di convocare in giudizio il condominio, dinanzi al Tribunale di Milano, per chiedere l'accertamento del proprio diritto a distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato per non sopportarne gli oneri economici. Il condominio faceva rilevare come il distacco dall'impianto centralizzato fosse pregiudizievole per gli altri condòmini, in quanto comportante un aggravio delle spese per l'erogazione del servizio.
Il Giudice di Primo Grado, non rilevando alcun motivo valido nelle argomentazioni del condominio, dichiarava la legittimità del distacco senza alcun pagamento delle spese a ciò inerenti e la nullità della delibera condominiale nella parte in cui addossava all'attrice gli oneri correnti di riscaldamento, condannando il condominio a rimborsare le spese di giudizio.
Quest'ultimo si appellava, evidenziando la violazioni di principi in base ai quali il Tribunale di Primo Grado avrebbe posto, alla base della decisione maturata, una mancata indicazione da parte del ricorrente di un eventuale inconveniente generale del distacco, smentita dagli atti e dai consuntivi prodotti. La Corte d'Appello accoglieva l'impugnazione, ritenendo fondato il primo motivo, non avendo, la condòmina, provato le condizioni necessarie per il distacco. La condomina che aveva iniziato la lite proponeva, perciò, ricorso per cassazione, articolato su due motivi di censura, ai quali il condominio resisteva con controricorso.
Nel primo, deducendo come la Corte di appello avesse errato nel valutare le risultanze istruttorie del processo, pervenendo alla erronea decisione di escludere la ricorrenza delle condizioni per operare il distacco dall'impianto centralizzato.
Nel secondo, deducendo come la stessa Corte avesse errato a non dare ingresso alla perizia richiesta perché l'istanza era stata avanzata per accertare che dal distacco non fosse derivato alcun aggravio di spese per i condòmini che avevano continuato a usufruire dell'impianto centralizzato.
La Cassazione, con la sentenza del 2017, riteneva la fondatezza del ricorso quanto al secondo assorbente motivo, osservando come la ricorrente avesse fornito prove della sussistenza di presupposti per un legittimo distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato. Per gli ermellini, la motivazione fornita dalla Corte locale, per giustificare il diniego della perizia, non era adeguata, non avendo chiarito perché, a fronte degli elementi forniti sulla corretta quantificazione delle spese, risultava invece provato un loro incremento, dovendosi comunque in ogni caso accertare l'effettivo squilibrio termico, a fronte del distacco dell'intero ultimo piano, che sarebbe stato autonomamente riscaldato.
La Corte Suprema, pertanto, cassava la sentenza impugnata, con rinvio del processo ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Nel caso in questione, perciò, la Suprema Corte, per pervenire ad una decisione, ha dovuto esaminare l'appello del condominio contro la sentenza del tribunale di primo Grado. Il condòmino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dell'impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condòmini, se prova che da ciò non derivano né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell'intero edificio (Cass. 15079\2006; Cass. 5974\2004).
Secondo quanto risultato dalle indagini, l'impianto termico a servizio dell'appartamento di non era stato mai del tutto intercettato e distaccato dall'impianto centralizzato di riscaldamento condominiale, e il consulente tecnico aveva ha ritenuto che non vi erano stati squilibri termici conseguenti al distacco. Tale distacco parziale avrebbe comportato un aggravio di spese per gli altri condòmini nella misura di una quota pari al 40% di quelle a consuntivo, mentre nel caso di distacco totale, la quota di partecipazione alla spese dovrebbe individuarsi nel 24%. Distacco ed aggravio di oneri non erano state oggetto di contestazione da parte dei consulenti di parte, se non quanto alla quota da addebitare, individuata dalla perizia.
La Corte d'appello di Milano ha, pertanto, accolto l'appello proposto dal condominio, e (dopo 13 anni!) integralmente riformata la sentenza n. 10581/2006 del Tribunale di Milano, ritenendo la condòmina tenuta a rimborsare al condominio le spese processuali di tutti i precedente gradi del processo e del giudizio di rinvio, oltre agli esborsi relativi alla perizia, liquidate, per il giudizio di primo grado in euro 7.254,00, per il primo giudizio di appello in euro 6.615,00 e per il giudizio di cassazione in euro 5.250,00.

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