Condominio

Rumori, la testimonianza non basta

di G. Ben.

Il condòmino può testimoniare per il rumore ma non sempre è creduto. Quando nasce un contenzioso sulla «soglia di tollerabilità» va ricordato che questa deve essere stabilita dal giudice, contemperando le esigenze della produzione con quelle della proprietà, tuttavia la molestia rumorosa non può essere accertata in modo arbitrario. Vale a dire che il giudice, per emettere la sentenza, ben può basarsi sulla prova testimoniale dei danneggiati , purché la loro deposizione risponda a criteri di verità e di obiettività e il giudice non si affidi a valutazioni soggettive , disancorate dalla realtà dei fatti effettivamente accaduti.

Tale è la lezione che la Corte di Cassazione (ordinanza 20112/2019) ha dettato, respingendo il ricorso di due condòmini che sostenevano di avere abitato per quattro anni in un appartamento in condominio, dove, nell’alloggio al piano superiore, i vicini si erano resi responsabili , soprattutto nelle ore notturne e di quiete del primo pomeriggio, di rumori di ogni genere che non solo provocavano loro danni permanenti alla salute, di particolare gravità ed accertati con una perizia medico – legale, ma che, pure, li costringevano a cambiare abitazione.

I vicini, però, convenuti negavano e Giudice di pace e Tribunale rigettavano la domanda in quanto riteneva non raggiunta la prova dell’effettiva esistenza delle immissioni rumorose. Il Tribunale, in particolare, precisava che le testimonianze non fossero decisive per provare i rumori lamentati, anche perché altre testimonianze davano conto della sporadica presenza diurna e notturna dei vicini sotto accusa nonché della contemporanea presenza di altre fonti di immissioni moleste. Per il Tribunale tale ultima circostanza rendeva incerta anche la sussistenza circa il rapporto causale tra i danni alla salute lamentati dall’attore e la quota di immissioni rumorose realmente attribuibile ai convenuti

La Cassazione ha quindi seguito il ragionamento del Tribunale, che, esercitando il suo potere discrezionale, aveva accertato l’esistenza della prova documentale e testimoniale circa il fatto che i vicini convenuti, negli anni a cui si riferiva la domanda risarcitoria, per lunghi periodi non erano stati presenti nell’appartamento da cui si sarebbero verificate le lamentate immissioni rumorose moleste.

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