Condominio

Niente posto in cortile, al parcheggio disabili deve pensare il Comune

di Luana Tagliolini

Il condòmino-disabile inabile alla guida ha diritto al posto auto personalizzato in prossimità della propria abitazione (in condominio).
Il problema del parcheggio in condominio soprattutto la dove non sussistono box o aree comuni per parcheggiare si amplifica se il a subire il disagio è un disabile.
In condominio non è proponibile l'assegnazione di posti auto nominativi o personali nel senso che non si possono assegnare, in via esclusiva e a tempo indeterminato, uno o più posti auto a determinati condomini, senza invece optare per la turnazione: questo perché si tratta di beni comuni, sui quali è vietata ogni limitazione all'uso e al godimento spettante – per legge – anche agli altri condomini sullo stesso spazio (Cassazione sentenza n. 11034/2016).
Stesso principio si applica se a chiederlo sia un disabile (Tribunale di Avellino, sentenza n. 2456/2016) tanto che “non può trovare accoglimento la domanda proposta nei confronti del condominio dalla singola proprietaria disabile per ottenere il riconoscimento di un parcheggio riservato nel cortile comune, se nel cortile medesimo vi è comunque la possibilità di trovare parcheggio, nonostante l'assenza di meccanismi di turnazione tra i singoli condomini”(Tribunale di Roma, decreto del 27/07/2013).
In assenza di garage condominiale o di spazi comuni dove poter parcheggiare un condomino disabile affetto da cecità e privo di patente di guida reclamava al Comune l'assegnazione di un posto auto nelle immediate vicinanze dello stabile.
Gli veniva riservato proprio in prossimità della sua abitazione, sulla via pubblica, una'area riservata alla sosta dell'autoveicolo al servizio della persona disabile a tempo indeterminato.
Il condomino, tuttavia, avanzava ulteriore istanza perché chiedeva la personalizzazione del posto realizzato presso la sua abitazione.
Il Comune comunicava il diniego della indicata istanza per mancanza dei requisiti richiesti ai sensi della normativa vigente.
Avverso tale determinazione è insorto il ricorrente innanzi al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) il quale, invece, ha dichiarato fondato il ricorso che veniva pertanto accolto (T.A.R. Lazio sentenza n. 9556/2019).
Spiega il TAR che la Pubblica Amministrazione aveva respinto la richiesta del ricorrente nella erronea convinzione che la personalizzazione della sosta per le persone invalide fosse riservata esclusivamente ai disabili in possesso della patente di guida.
Ora, la mera disamina delle previsioni normative, nei termini di cui al combinato disposto espresso dagli artt. 188 D. Ls 285/1992, 381 DPR n. 495/1992 e 28 della Legge n. 104/1992, ha consentito di affermare che la personalizzazione dei parcheggi è riservata alle persone con disabilità a prescindere dal possesso del titolo di guida.
Nel caso di specie il ricorrente non era vedente, per cui il richiesto requisito del possesso della patente di guida, quale condizione per il rilascio della concessione personalizzata, risultava assolutamente illogico e contraddittorio, nonché, all'evidenza, discriminatorio, comportando una situazioni di palese disparità di trattamento tra le persone disabili, assolutamente non giustificata, né normativamente prevista.
Per tali motivi il Tribunale Amministrativo Regionale annullava il provvedimento impugnato.

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