Condominio

L’amministratore deve spiegare anche perché rincara la bolletta energetica

di Raffele Cusmai - Condominio24

Intervenendo nel 2012 sull'art. 1130-bis del Codice civile il legislatore ha inteso assicurare maggiore trasparenza alla gestione contabile dell'amministratore, prevedendo che, nell'ambito della redazione del rendiconto condominiale annuale della gestione, l'amministratore fosse tenuto ad indicarvi specificamente le singole voci contabili, indispensabili alla ricostruzione ed al controllo della gestione dell'amministratore da parte di ogni condomino. In particolare, sono elementi imprescindibili del rendiconto: il registro di contabilità; il riepilogo finanziario; una nota di accompagnamento esplicativa della gestione annuale.
Inoltre, il suddetto articolo prevede che i condomini (e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari) possano prendere visione ed estrarre copia, in ogni momento, dei documenti giustificativi di spese.
Tale disposizione discende dall'obbligo, ex art. 1713 c.c., gravante sul mandatario (l'amministratore) di rendere al mandante conto del suo operato, purché la richiesta del condomino non sia di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio (Cass. civ., Sez. II, 21.09.2011, n. 19210). La Suprema Corte ha altresì stabilito che, in caso di rifiuto da parte dell'amministratore nel fornire la documentazione giustificativa delle spese, ciò, in “una successiva assemblea condominiale determina l'annullabilità delle delibere ivi successivamente approvate, riguardanti la suddetta documentazione, in quanto la lesione del suddetto diritto all'informazione incide sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari” (Cass. civ., Sez. II, 11.09.2003, n. 13350).
Infine, l'inadempimento relativo agli adempimenti fiscali dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1129, comma 12, n. 7), c.c., costituisce una “grave irregolarità” tale da comportare la revoca giudiziale dell'incarico dell'amministratore, ferma restando la sua revocabilità, in ogni tempo e senza giusta causa, da parte dell'assemblea.

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