Condominio

Comproprietari in lite, la regolarità delle notifiche è a cura di chi fa causa

di Valeria Sibilio

Nel variegato universo condominiale può accadere che due proprietari dello stesso appartamento litighino per il suo uso sino ad arrivare ad instaurare, per questo motivo, un procedimento giudiziario. E proprio la contitolarità nonostanteil mancato uso può prodrre problemi con le notifiche degli atti. È accaduto nel caso affrontato dall'ordinanza 19825 del 2019 della Cassazione. La vicenda ha preso le mosse da una causa avviata dal comproprietario di un immobile, che conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, l'altra comproprietaria, chiedendone la condanna al risarcimento del danno dovuto all'uso esclusivo, da parte della convenuta, del comune appartamento, svoltosi con impedimento del godimento del bene comune.
Il Tribunale condannava la convenuta al pagamento di euro 24.000. A seguito di un pignoramento presso terzi, l'attrice interponeva appello con cui eccepiva la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e, quindi, della sentenza e del procedimento, nonché l'infondatezza della domanda avversa.
La Corte di Appello di Milano accoglieva l'eccezione di nullità e rimetteva la causa al Tribunale di prima istanza.
Contro questa decisione, il comproprietario “escluso” dall’uso dell’immobile proponeva ricorso per cassazione fondato su tre motivi, ai quali resisteva la parte intimata con controricorso.
Nel primo motivo, il ricorrente chiedeva la rilettura delle modalità di espletamento della notifica, sostenendo l'erroneità della valutazione svolta dalla Corte territoriale. Un motivo rigettato dagli ermellini in quanto in tema di notificazione di atti giudiziari rientra nei compiti del notificante, un'attività di indagine coerente con le informazioni disponibili, da svolgersi, al fine di accertare la nuova residenza, mediante verifiche. Nel caso esaminato, la valutazione di tali elementi fattuali è risultata essere stata svolta dalla Corte del merito con adeguato apprezzamento sorretto da idonea motivazione.
Nel secondo motivo, il ricorrente deduceva il vizio di violazione e l'errata applicazione dell'art. 143 c.p.c. con riferimento alla notifica della citazione e della sua rinnovazione nel giudizio di primo grado. Motivo respinto in quanto, per tale rinotifica dell'atto introduttivo del giudizio, avvenuta a distanza di mesi dalla prima tentata notifica della citazione non andata a buon fine, la Corte di Appello aveva congruamente valutato le circostanza e gli elementi fattuali in base ai quali ha ritenuto la mancata diligenza nelle ricerche e nelle indagini svolte dall'ufficiale notificante, con conseguente affermazione dell'erronea attivazione della procedura di notifica. L'ufficiale giudiziario che non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo, previa fissazione di apposito termine perentorio.
Perciò la Suprema Corte già in passato ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la regolarità di una notifica eseguita semplicemente sulla base dell'assenza del nominativo della destinataria sul citofono dell'indirizzo di residenza anagrafica, trascurando di rilevare che la dicitura “famiglia” seguita da altro cognome, presente sullo stesso citofono, corrispondeva effettivamente alla residenza della destinataria, essendo quel cognome riferibile al defunto marito.
Nel terzo motivo, il ricorrente lamentava la mancata comprovata allegazione della inesistente conoscenza del processo. Un motivo che non coglieva la ratio della decisione che ha ritenuto l'ammissibilità dell'appello con rifermento al termine lungo, considerando che era stata rispettata la scadenza del 16 marzo 2012. Un motivo infondato e, dunque, respinto.
La Cassazione ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento in favore della contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

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