Condominio

Come revocare e sostituire una delibera dell’assemblea di condominio

di Anna Nicola

La revoca della deliberazione assembleare necessita delle maggioranze richieste in ragione del suo oggetto e non anche per come è stata inizialmente assunta la decisione che si va a revocare
L'assemblea è l'organo supremo del condominio. Essa decide della vita dell'edificio per mezzo delle deliberazioni che devono essere assunte con certe maggioranze in ragione del tema che si va a decidere
I quorum costitutivi e deliberativi sono fissati in termini generali dall'art. 1136 c.c. Occorre tuttavia prestare attenzione anche alle singole norme perché spesso il legislatore determina le maggioranze in ragione dell'argomento da trattare.
Quando si apre l'assemblea, occorre accertare che vi siano il numero dei condomini e i relativi millesimi necessari per poter affermare che si ha una valida costituzione. Effettuata in senso positivo questa verifica, si può entrare nel merito dei temi posti all'ordine del giorno così come indicati nell'avviso di convocazione.
Per ogni singolo argomento, ai fini di una valida deliberazione occorre che vi sia il rispetto delle maggioranze dettate dall'argomento stesso.
Se la decisione da revocare è stata assunta all'unanimità ma non vi è alcuna norma che sancisca questa totalità, il quorum di riferimento non è l'integralità del condominio bensì la maggioranza specifica di quel determinato oggetto.
Quanto sin qui detto è il principio affermato dal Tribunale di Roma 2 gennaio 2019
Il principio è che l'assemblea con una delibera successiva può revocare una delibera di una precedente adunanza (Cassazione Civile, Sezione II, 6 aprile 2009 n. 8231).
«In tema di condominio negli edifici, ove ad una prima delibera assembleare, di cui venga accertata giudizialmente l'illegittimità, faccia seguito una seconda deliberazione, assunta sullo stesso argomento della prima e di questa sostitutiva, anch'essa oggetto di impugnazione giudiziale, il giudice del gravame sulla sentenza che ha definito tale secondo giudizio non può addivenire, qualora anche la seconda deliberazione sia stata dichiarata illegittima, ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non potendo trovare applicazione il principio generale dettato, in tema di deliberazioni di assemblea societaria ed estensibile anche alla materia condominiale, dall'art. 2377, ultimo comma, cod. civ., nella sua formulazione originaria (applicabile “ratione temporis”), giacché esso presuppone, al fine di impedire l'annullamento della delibera impugnata, che la delibera sostitutiva sia stata presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo» (Cass., 10/02/2010, n. 2999).

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