Condominio

La Ctu è sufficiente per dimostrare i danni?

di Donato Palombella


In condominio le occasioni per litigare non mancano; le infiltrazioni sono una delle cause più frequenti. C'è chi protesta perché il bagno dell'appartamento sovrastante si è allagato e chi si lamenta per le infiltrazioni causate dagli ingorghi negli scarichi condominiali. A questo punto, se non riusciamo a trovare un accordo col vicino di casa o col condominio, occorre metter mano alla carta bollata. Anche in questo caso, però, occorre armarsi di pazienza perché i problemi non mancano di certo: le cause, si sa, sono lunghe, allora che facciamo? Rimaniamo con l'umido in casa in attesa della decisione del giudice? Facciamo i lavori e ripristiniamo la situazione? E se poi non ci risarciscono il danno? Come facciamo a "cristallizzare" lo stato dei luoghi? Una relazione del tecnico di nostra fiducia sarà sufficiente?

Il caso in esame
Nel marzo 2010 alcuni condomini, proprietari dei locali a piano terra, lamentando di aver subito dei danni a causa delle infiltrazioni provenienti dai collettori e dai pozzetti degli scarichi condominiali, citavano in giudizio il condominio chiedendo al giudice di voler condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti.

La posizione del condominio
Il condominio si costituiva in giudizio sostenendo che l'ostruzione della condotta di convogliamento degli scarichi condominiali, molto probabilmente, era stata determinata dai lavori strutturali eseguiti dai proprietari degli immobili a piano terra. In sostanza, i condòmini agivano nei confronti del condominio, per chiedere il risarcimento di danni causati da lavori eseguiti ed imputabili agli stessi condòmini. Se i lavori non fossero stati effettuati, il danno – probabilmente – non si sarebbe verificato. Ad ogni buon conto, il condominio offriva euro 2.000,00 a titolo di risarcimento danni.

I condomini danneggiati rifiutano la conciliazione
L'offerta del Condominio non veniva accettata; il Tribunale, decidendo in primo grado, rigettava la domanda risarcitoria in quanto non provata. La Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado ritenendo che i condòmini recalcitranti, non avevano fornito la prova del danno subito. La Corte sottolineava che la Consulenza Tecnica di Parte era "una mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio". La Corte sottolineava un elemento di fondamentale importanza nella vicenda: i condòmini-attori avevano eseguito una serie di lavori che rendevano impossibile procedere alle necessarie verifiche sullo stato dei luoghi. In sostanza, la Consulenza Tecnica di Parte depositata dagli attori non aveva valore e non era possibile effettuare una Consulenza Tecnica di Ufficio in quanto lo stati dei luoghi era mutato.

Il parere della Cassazione
La VI Sezione civile della Corte di Cassazione pone fine alla diatriba con l'ordinanza n. 23555 del 28 marzo 2019, depositata in cancelleria il successivo 23 settembre, con cui viene confermato il verdetto della Corte d'appello. I condòmini insistono nelle proprie argomentazioni sottolineando di aver subito un danno a causa delle infiltrazioni provenienti dalla condotta fognaria condominiale per cui chiedono il relativo risarcimento.

Il ricorso è inammissibile
La Cassazione ritiene il ricorso inammissibile in quanto i condòmini insistono per chiedere una "rilettura" di fatti già accertati dal giudice di merito in primo e secondo grado. In altre parole, la Cassazione rileva che il ricorso non può essere accolto per motivi procedurali. La parte che intende ricorrere in Cassazione, non può chiedere il riesame dei fatti, ma deve limitarsi ad eccepire una erronea interpretazione ed applicazione della legge. Il ricorso in cassazione potrebbe essere basato anche su un diverso profilo: i condòmini avrebbero dovuto sostenere che "le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello" erano diverse. Nel caso in esame nulla di ciò è stato fatto.

Dove sbagliano i condòmini
La Cassazione spiega dove sbagliano i condòmini-ricorrenti. Gli antichi romani utilizzavano la massima "actor incubit probatio"; i secoli sono passati ma il principio rimane valido: il soggetto che agisce in giudizio per far valere le proprie (eventuali) ragioni, deve farsi carico di fornire la prova delle proprie affermazioni (art. 2697 cod. civ.). Nel caso in esame i condomini hanno omesso di fornire la prova delle proprie affermazioni. L'unico mezzo di prova depositato in giudizio è rappresentato da una Consulenza Tecnica di Parte che, peraltro, non ha pieno valore probatorio. Il consulente di parte, infatti, con la propria relazione, non ha altro che avvalorare la tesi del proprio cliente "corroborandola" con una serie di dati tecnici. E' probabile che, nel caso in esame, i condomini abbiano depositato in giudizio una "semplice relazione tecnica" ovvero neanche giurata il che avrebbe fornito loro un punto a proprio favore.

Inutile la Ctu
La Cassazione condivide la decisione della Corte d'appello anche nella parte in cui ritiene ormai inutile una Consulenza Tecnica di Ufficio. Poiché gli immobili danneggiati hanno subito dei lavori di rifacimento, il Consulente Tecnico del Giudice non avrebbe potuto valutare né l'entità del danno né appurare la causa delle infiltrazioni. Occorre tener presente che, nel caso in esame, il condominio non ha contestato l'esistenza del danno bensì l'esistenza del nesso causale ovvero ha negato che l'ostruzione della condotta di scarico condominiale fosse addebitabile a responsabilità del Condominio bensì ai lavori eseguiti dagli stessi condòmini-danneggiati. La Cassazione, in definitiva, sottolinea che l'eventuale CTU non può essere "eseguita in un contesto fattuale completamente alterato, avendo gli odierni ricorrenti eseguito incisivi lavori sull'immobile interessato dalle infiltrazioni condominiali". Il consulente d'ufficio, "si sarebbe trovato ad operare in un contesto ambientale stravolto dal rifacimento dell'immobile, con conseguente inattendibilità della perizia eseguita".

Non è possibile contestare la nomina del Ctu
I condòmini danneggiati non possono dolersi della circostanza che la Corte d'appello non abbia inteso procedere alla nomina di un Consulente Tecnico d'ufficio in quanto la CTU, sarebbe stata del tutto inutile, e non è stata disposta per ragioni di economia processuale.

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