Condominio

Appropriazione indebita se manca il rendiconto

di Giulio Benedetti

È responsabile di appropriazione indebita l’amministratore che non rende il conto al condominio. La Corte di cassazione (sentenza 19826/2019) ha rigettato il ricorso di un amministratore contro una sentenza di condanna al pagamento delle spese legali sostenute dal condomino per ottenere la riconsegna della documentazione, al termine della gestione.

In particolare, la Corte d’appello aveva condannato l’amministratore al risarcimento del danno per la violazione degli obblighi derivanti dal contratto di mandato. La Corte escludeva dall’importo del risarcimento le spese sostenute dal condominio per la verifica dei conti , effettuata dall’amministratore successivo che aveva rilasciato ampia quietanza liberatoria in ordine alla gestione e alla custodia della relativa documentazione. La Corte contestava all’amministratore di avere provocato al condomino spese altrimenti evitabili.

La Cassazione confermava le osservazioni del giudice di appello e affermava che l’amministratore doveva essere ritenuto responsabile per il fatto di non avere consegnato la documentazione relativa alla gestione, per non avere redatto il bilancio consuntivo e perché il nuovo amministratore aveva redatto il bilancio preventivo solo sulla base della documentazione disponibile.

La consegna della documentazione si poteva ritenere compiuta solo allorché l’amministratore subentrante, indipendentemente dal tenore della ricevuta di avvenuta ricezione, avesse valutato la stessa completa e idonea a giustificare le spese, come annotate nel bilancio consuntivo, che il ricorrente avrebbe dovuto disporre al termine del mandato. In tale contesto la Corte di Cassazione precisa che è ravvisabile l’interversione del possesso quando l’amministratore del condomino , anziché dare corso ai suoi obblighi , dia alle somme a lui rimesse dai condòmini una destinazione incompatibile con il mandato ricevuto e coerente con i suoi interessi personali.

Il condomino non è un soggetto terzo rispetto all’amministratore il quale , pur compiendo atti in suo nome, li imputerebbe a un soggetto a lui estraneo privo di responsabilità , creando una causa di non punibilità sconosciuta al diritto penale. Il dolo del delitto di appropriazione indebita è integrato dal fine di procurarsi un ingiusto profitto. In definitiva, la sentenza della Cassazione ha confermato il giudizio di appello che, al caso trattato, ha applicato la disciplina dell’articolo 1713 del Codice civile, per cui l’amministratore, al termine del contratto di mandato, nei confronti dell’assemblea condominiale, deve rendere il conto del suo operato e deve restituire i documenti e tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

La giurisprudenza prevalente afferma infatti che quello che si instaura tra i condòmini e l’amministratore è un contratto di mandato, in forza del quale l’amministratore può ricevere somme di denaro per eseguire gli specifici pagamenti o da riversare nella cassa condominiale per fare fronte alle spese di gestione del condominio, secondo i bilanci approvati dall’assemblea. Pertanto, , ai sensi dell’articolo 1713 del Codice civile, al termine del contratto, l’amministratore deve rendere il conto della sua amministrazione e deve restituire le somme giacenti nelle casse condominiali e la documentazione amministrativa (comprensiva di quella sulla sicurezza impianti).

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