Condominio

Lavori straordinari e appaltatore inadempiente: le spese si pagano lo stesso

di Giovanni Iaria

Una volta che l'assemblea condominiale abbia deliberato di eseguire dei lavori di natura straordinaria su parti comuni dell'edificio e la delibera di approvazione non viene impugnata o se impugnata la sua efficacia non viene sospesa, il condòmino è sempre obbligato al pagamento degli oneri condominiali relativi ai suddetti lavori, anche nel caso in cui l'impresa appaltatrice si rende inadempiente nel rispetto degli accordi sottoscritti con il condominio o ritardi la consegna.
Lo ha puntualizzato il Tribunale di Rimini con la sentenza n. 352/2019, pubblicata il 19 aprile 2019, Giudice Elisa Dai Checchi.
La vicenda esaminata trae origine da un decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da un condominio nei confronti di un condòmino avente ad oggetto il pagamento di oneri condominiali per lavori di manutenzione straordinaria e relativi all'impianto elettrico eseguiti sulle parti comuni. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo veniva proposta opposizione da parte del condòmino, il quale eccepiva la mancanza della prova circa il completamento dei lavori e, comunque, la compensazione del debito con le penali previste nel contratto stipulato con la ditta appaltatrice per il ritardo nella consegna dei lavori da applicare nei confronti di quest'ultima, che l'amministratore non aveva mai richiesto. Inoltre il condòmino, chiedeva il risarcimento dei danni subiti dal suo appartamento durante l'esecuzione dei suddetti lavori.
L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale il quale ha rilevato che i lavori erano stati regolarmente riportati nel bilancio consuntivo e nel bilancio preventivo con gli annessi stati di ripartizione, regolarmente approvati dall'assemblea condominiale, che la delibera non era stata assolutamente impugnata ed era stata regolarmente rilasciata, relativamente all'impianto elettrico, la certificazione di conformità, anch'essa approvata dall'assemblea condominiale.
L'eventuale inadempimento della ditta appaltatrice nell'esecuzione dei lavori o il ritardo nella consegna, ha affermato il Tribunale, potrebbe tutt'al più incidere sulla validità della delibera con la quale sono stati approvati i suddetti lavori, ma non assume nessuna rilevanza nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, dove il giudice deve limitarsi a verificare l'efficacia o meno della delibera e non la sua validità, la cui sindacabilità può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione delle delibere, nei limiti e nei termini previsti dal codice civile.
In merito alla mancata applicazione delle penali nei confronti della ditta appaltatrice dei lavori e all'eccezione di compensazione formulata dal condòmino, il Tribunale Riminese, ha evidenziato che nessuna domanda di risarcimento danni era stata formulata nei confronti del condominio ma era stato solo richiesto l'accertamento della debenza in favore del condòmino di una somma di denaro, ribadendo il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale non si può dar luogo alla compensazione tra due crediti tutte le volte in cui non si è in presenza del requisito della certezza, in quanto la sussistenza di uno di essi dipende da un accertamento giudiziale, cosa che nel caso di specie non è avvenuta, e richiamandosi al seguente principio di diritto: “se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, poiché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2 c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo” (Cassazione Civile –Sezione Unite – n. 23225/2016).
Avv. Giovanni Iaria

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