Condominio

Domande & risposte: come gestire i rifacimenti e affrontare il rischio di furti e infortuni

di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

Pericolo ladri e ponteggio

Nei giorni scorsi ho subìto un furto nel mio appartamento e dalla ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine è emerso che i ladri sono entrati dal ponteggio montato due mesi fa per il rifacimento della facciata dello stabile. Posso rivalermi sul condominio o sulla ditta che ha eseguito i lavori e chiedere un risarcimento dei danni?

Nel caso in cui risulti che al momento del furto il ponteggio era incustodito, il condomino proprietario può rivalersi sul condominio e sulla ditta appaltatrice. Il primo è responsabile per la mancata vigilanza e custodia sulle parti comuni, mentre la ditta per non avere adottato le cautele idonee a impedire l’utilizzo anomalo del ponteggio, ad esempio, installando un sistema d’illuminazione notturna o un dispositivo di allarme. Condominio e impresa – e per essi le relative polizze assicurative che è bene pretendere siano sottoscritte - possono essere quindi condannate a risarcire il condomino e a riparare i danni.

Infiltrazioni acqua e lastrico solare comune

Abito all’ultimo piano di un condominio e qualche giorno fa ho notato una macchia di umidità sul soffitto. Ho contattato l’amministratore di condominio per eseguire un sopralluogo sul lastrico solare di proprietà comune ed è stata accertata la presenza di un’infiltrazione. Chi paga i danni per riparare e tinteggiare il soffitto?

Trattandosi di lastrico solare condiviso, il condominio è tenuto a curarne la manutenzione ed è quindi responsabile di eventuali infiltrazioni d’acqua che danneggino le proprietà altrui. Nel caso in cui il lastrico solare fosse stato in uso esclusivo (o proprietà esclusiva) di un solo condomino, questi avrebbe pagato un terzo delle spese, con i restanti due terzi a carico del resto dei condòmini, ai quali il lastrico funge da copertura, salvo responsabilità specifiche dell’usuario/proprietario o dell’amministratore.

Infortunio provocato dal guasto alla luce scala

Abito al terzo piano di un edificio condominiale e l’altro giorno mentre salivo sono caduto slogandomi la caviglia. Le scale erano al buio a causa di un guasto all’impianto elettrico non riparato dall’amministratore. Posso chiedere i danni e ottenere un risarcimento?

Per prima cosa è necessario che il danneggiato fornisca le prove di quanto accaduto. Spetterà quindi al giudice e, in particolare, al perito medico-legale valutare la compatibilità tra la caduta e le lesioni riportate dal condomino. In sede civile, del danno risponde il condominio, in quanto custode dell’edificio, che potrà poi rivalersi sull’amministratore, qualora questi non abbia adottato le misure necessarie per garantire la sicurezza all’interno dello stabile. In ogni caso - se stipulata - dovrebbe operare la garanzia della polizza globale fabbricati.

Passante colpito da neve caduta dal tetto

Mentre camminavo in una via pubblica, sono stata colpita improvvisamente da un cumulo di neve proveniente dal tetto dell’edificio sovrastante, riportando la rottura degli occhiali e alcune escoriazioni al viso. A chi devo rivolgermi per ottenere un risarcimento dei danni?

Il soggetto a cui chiedere i danni è il condominio, che a norma dell’articolo 2051 del Codice civile è responsabile del «danno cagionato da cosa in custodia», a meno che non dimostri il caso fortuito. Ed infatti, il tetto è parte comune a norma dell’articolo 1117 del Codice civile.

Rifacimento del cortile e responsabilità

Sono l’amministratore di un condominio e durante l’ultima assemblea sono stati deliberati i lavori di rifacimento del cortile interno, che adesso dovranno essere appaltati. In quanto amministratore sono responsabile di ciò che avverrà nel cantiere? Esiste un modo per tutelarmi in caso di infortuni o danni?

Qualora il condominio commissioni dei lavori edili o di ingegneria civile attraverso un contratto d’appalto, l’amministratore assume le vesti di committente e, di conseguenza, può essere corresponsabile di ciò che avviene all’interno del cantiere. Per evitare problemi, il professionista può nominare un responsabile dei lavori, su cui trasferire la responsabilità. Il committente è comunque tenuto a vigilare sull’operato del responsabile.

Se il committente è il singolo condomino

A breve dovrò ristrutturare in modo organico l’appartamento di mia proprietà con le opere che saranno svolte sia da un’impresa edile che da alcuni lavoratori autonomi, nello specifico elettricista ed idraulico. È necessario adottare qualche precauzione per proteggermi da possibili incidenti che potrebbero capitare durante i lavori?

In caso di ristrutturazione di una singola unità immobiliare, questa si trasforma in un cantiere e il condomino diviene committente. Ciò significa che è obbligato ad attenersi alle disposizioni contenute nel Testo unico per la sicurezza sul lavoro. Se si dovessero verificare danni o infortuni, al pari dei progettisti e delle altre figure coinvolte, il condomino potrebbe anche essere ritenuto responsabile. È quindi consigliabile - prima di affidare l’incarico - fare le opportune verifiche sull’impresa e i soggetti coinvolti, pretendendo che quantomeno impresa e professionista abbiano una solida assicurazione. Infine, se l’intervento è complesso, il condomino può nominare un responsabile dei lavori.

Locazione e assicurazione

Di recente ho preso in affitto un appartamento arredato, al cui interno
sono presenti suppellettili di pregio e pezzi di antiquariato. È possibile da inquilino stipulare un’assicurazione che mi metta al riparo da eventuali danni arrecati all’abitazione locata?

Il conduttore può sottoscrivere una polizza di responsabilità civile, la cosiddetta “Rc inquilino” a copertura dei danni causati all’abitazione, nonché a terze persone. L’articolo 1590 del Codice civile prevede, infatti, che «il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto».

Affari «danneggiati» dai lavori condominiali

Sono il gestore di un negozio di calzature preso in affitto, sito al piano terreno
di un edificio condominiale dove, da circa due mesi, sono in corso i lavori di rifacimento alla facciata. Il ponteggio, purtroppo, è molto invadente e rende difficoltoso il transito dei pedoni, causando un danno economico alla mia attività. Posso chiedere un risarcimento danni al proprietario del locale?

L’articolo 1575 del Codice civile prevede che, oltre a consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione, deve mantenerla in stato da servire all’uso convenuto e garantirne il pacifico godimento durante la locazione. Fermo il disposto degli articoli 1583 e 1584 del Codice civile, che consentono una riduzione dell’affitto se le riparazioni si sono protratte per oltre 20 giorni, qualora l’inquilino dimostri che il ponteggio ha creato un danno economico, può essere legittimato a chiedere anche risarcimento del danno subìto.

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