L'esperto rispondeCondominio

Consulto con i condòmini prima di chiudere il terrazzo

di Giuseppe Mantarro - L’Esperto Risponde

La domanda

Vivo in un condominio con quattro proprietari. Uno di questi vorrebbe chiudere il suo terrazzo con una veranda a vetri o addirittura in muratura. Può farlo? Se sì, necessita del benestare unanime o a maggioranza dei restanti proprietari?

La chiusura di un terrazzo privato con «veranda a vetri, o addirittura in muratura» – prescindendo dalle relative autorizzazioni amministrative – potrebbe essere causa di lesione del decoro architettonico dell'edificio condominiale stesso. La norma di riferimento è l'articolo 1122 del Codice civile, rubricato «opere su parti di proprietà o uso individuale», il cui comma primo prevede che «nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio». Il successivo secondo comma stabilisce che «in ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea».Dalla norma emerge che, in linea di principio, risulta legittimo che il condomino possa eseguire opere nell'unità immobiliare di sua proprietà senza doverlo comunicare, preventivamente, all'assemblea o all'amministratore. Tuttavia, dovrà: i) evitare un pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio e ii) mantenere il decoro architettonico del fabbricato. Il fatto che l'assemblea dei condomini non debba prestare una preventiva autorizzazione, non vuol dire che la stessa non possa contestare - ad opera avviata o già completata - la realizzazione della veranda (a vetri o in muratura).Pertanto, al fine di evitare possibili dissensi, attriti e/o contenziosi condominiali – per temuta lesione del decoro architettonico - sarebbe opportuno che, in sede assembleare, il proprietario (che desideri eseguire i lavori) faccia visionare il progetto della chiusura del proprio terrazzo, in modo che i condòmini ne siano messi a conoscenza e possano consapevolmente autorizzare i predetti lavori. Solo con il consenso unanime (ossia dei 1000/1000), infatti, si potrà evitare l'insorgere di eventuali contestazioni in termini di (verosimile) lesione del decoro architettonico. Per completezza, si ricordi che una delle conseguenze dell'alterazione del decoro, ferma restando l'eventuale richiesta di risarcimento del danno, è la rimozione dell'opera che l'ha causata e la valutazione in ordine all'alterazione ed alla lesione del decoro architettonico spetta solo al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©