Condominio

Tubi e griglie vietati sugli spazi privati del condominio

di Giulio Benedetti

Il condominio non può installare tubi e griglie nelle proprietà esclusive dei condòmini. L’elenco delle parti comuni, contenuto nell’articolo 1117 del Codice civile, è tassativo e non consente indebite estensioni, per cui l’attività del condomino è ristretta solo alle stesse.

È il caso trattato dalla Corte di cassazione (ordinanza 21481/2019) che ha respinto , condannandolo alle spese di lite e al pagamento del doppio del contributo unificato, il ricorso del condominio contro una sentenza che aveva dichiarato illegittima la posa di tubature e di griglie di ventilazione su un parte privata, precedentemente adibita a box.

Dall’esame dei principi di diritto stabiliti dall’ordinanza si desume la necessità, da parte dell’amministratore, di prestare una particolare diligenza, prima di eseguire i lavori condominiali, pur sollecitati dai condòmini, di individuare le parti catastali di proprietà del condominio. E la Corte di Cassazione afferma anche che il giudice di appello aveva valutato correttamente i dati catastali dei due box occupati dal condominio con l’apposizione delle grate e delle tubature.

In effetti l’articolo 1117 del Codice civile afferma che sono oggetto di proprietà comune quelle elencate nel predetto articolo, a patto che non risulti altrimenti, ovvero che siano inserite nella proprietà esclusive dei singoli condòmini.

Tranne che intervenga un contratto tra i singoli condòmini e il condominio, contenente una specifica disciplina, l’uso delle parti private è esclusivo dei singoli proprietari e, pertanto, non può essere limitato dagli strumenti tecnologici del condominio.

In particolare l’utilità condominiale, anche riferita ai singoli condòmini nelle loro proprietà esclusive, dell’uso di tali strumenti non prevale mai sul diritto di proprietà delle singole proprietà: questo è il significato dell’inciso «se non risulta il contrario dal titolo» inserito nell’articolo 1117 del Codice civile.

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