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Spese per l’autoclave, si tiene conto dell’altezza del piano?

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

Nella definizione del criterio di riparto delle spese per la manutenzione ordinaria e l'energia elettrica dell'impianto autoclave sarebbe corretto tenere conto della diversa altezza delle unità immobiliari (come per scale e ascensore) o andrebbero ripartite secondo la tabella di proprietà, come nel caso della installazione o manutenzioni straordinarie (tutto l'impianto è in pressione in egual misura)? Sarebbe altresì lecita una ripartizione della relativa spesa di energia elettrica in base ai singoli consumi di acqua (uso effettivo e non potenziale)? In tal caso si chiede se sarebbe una diversa convenzione e se necessiterebbe di sotto-contatore per rilevazione consumo elettrico dell'impianto.

In base all'art. 1123, comma 1, c.c., le spese relative alla manutenzione necessaria per la prestazione dei servizi nell'interesse comune dei condomini devono essere ripartite fra i condomini proporzionalmente ai millesimi di loro proprietà. Viceversa, il successivo comma 2 stabilisce la ripartizione delle spese relative alle parti comuni in base ad un principio di proporzionalità qualora vi sia un loro uso differente per ciascuno dei condomini. Di conseguenza, mentre per l'installazione dell'autoclave che, per giurisprudenza risalente si ritiene “diretta a consentire l'utilizzazione costante dell'impianto idrico di edificio condominiale, costituisce parte integrante dell'impianto medesimo; pertanto, le spese relative alla installazione di detta autoclave restano soggette agli stessi criteri di ripartizione fissati per l'impianto idrico, mentre la circostanza che l'edificio sia composto di più piani, serviti in misura differente dalla pompa dell'autoclave, non è di per sé sufficiente a giustificare una diversa ripartizione secondo il criterio della proporzionalità all'uso (art. 1123 e 1124 c. c.)” (Cass. Civ., 29.11.1983, n. 7172). Inoltre, in mancanza di un regolamento avente carattere contrattuale, che disponga altrimenti, o di diverso accordo fra i condomini, per la suddivisione della spesa richiesta dal funzionamento dell'autoclave appare ragionevole affermare l'applicabilità del suddetto secondo comma dell'art. 1123 c.c., ripartendo le spese adottando il criterio ex art. 1124 c.c., per metà tenendo conto del valore (millesimi) delle singole unità immobiliari, mentre l'altra metà sarà calcolata proporzionalmente all'altezza di ciascun piano dal suolo. In tal caso non rileva, quindi, ai fini del computo della quota di contributo, l'uso effettivo di detto impianto. Relativamente, infine, al diverso consumo di energia occorrente a sollevare l'acqua ai diversi piani, appare corretto suddividere la singola spesa applicando il suddetto principio.

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