Condominio

Nelle occupazioni abusive il danno è automatico con l’«usurpazione»

di Valeria Sibilio

Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario discende dalla perdita della disponibilità del bene e dalla impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile. Lo ha chiarito il Tribunale di Roma. E sullo stesso tema, particolarmente caldo (affrontato anche nel Dl sicurezza) è la Corte d’appello di Napoli che interviene chiarendo i confini tra occupazione abusiva e usucapione di un bene in compossesso.

Il danno sta nell’«usurpazione»

Il primo caso riguarda una sorda lotta tra due proprietari: uno conveniva in giudizio l’altro, sostenendo di essere comproprietario della metà indivisa di una strada privata che lo separava dall’altro «frontista». Il godimento comune di tale strada, della durata di 45 anni, veniva interrotto il 4 agosto 2013, nel momento in cui il convenuto si era impossessato di una porzione, delimitandola con paletti, catene e segnaletica orizzontale e destinandola in parte a posti auto e in parte di a spazio di manovra riservato a facilitare l’accesso al proprio ingresso carrabile. A questo punto, a fronte dell’arbitraria iniziativa della controparte, il proprietario attore aveva cercato di tutelarsi inizialmente in via possessoria, esponendo che il regolamento condominale della proprietà «occupante» indicava l’esistenza di una divisione e di una servitù di passaggio e chiedeva i danni per l’occupazione abusiva.

Per il Tribunale di Roma (sentenza 11004/2019 ) la proprietà «usurpata» aveva ragione, dato che con il regolamento di condominio predisposto dall’originario unico proprietario dell’intero edificio, ove sia stato accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli appartamenti e regolarmente trascritto nei registri immobiliari, si produce l’effetto traslativo, quindi l’esistenza della comproprietà. E ha condannato l’altra proprietà a togliere paletti e segnaletica e a risarcire 13mila euro.

Usucapione non è occupazione

La Corte d’Appello di Napoli (sentenza 2396/2019) ha esaminato un caso originato dall’atto di citazione con il quale i proprietari di un appartamento facente parte della palazzina “A” di un complesso edilizio convocavano in giudizio la proprietaria – ed il coniuge - di tre unità immobiliari ubicate nella medesima palazzina, in quanto occupanti senza titolo del terrazzo di copertura, in compossesso con gli attori ricorrenti, chiedendone il rilascio e la condanna dei coniugi (che avevano anche sostituito la porta di accesso) al risarcimento per l’occupazione abusiva. Questi, a loro volta, chiedevano che venisse dichiarata l’usucapione.

Ma il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva la domanda, ordinando ai convenuti la consegna delle chiavi agli altri condòmini al fine di favorirne il libero accesso. La Corte d’appello, disponendo un risarcimento per il mancato uso, ha confermato. E ha anche respinto l’usucapione perché le indicazioni sulle date erano troppo generiche, l’unica certa essendo quella della sostituzione della porta nel 2003.

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