Condominio

Il portinaio può chiedere ogni anno un anticipo del Tfr

di Vincenzo Di Domenico

Il Tfr, il trattamento di fine rapporto, è una somma di denaro che il lavoratore matura nel corso del rapporto di lavoro e che gli viene liquidata dal datore di lavoro alla cessazione, come stabilisce il Codice Civile, articolo 2120. Alcuni Contratti collettivi di lavoro, indicano entro quale data il Tfr debba essere erogato, ma se non lo fanno - come nel caso del Ccnl per dipendenti da proprietari di fabbricati - allora il dipendente può pretendere di riceverlo al momento dell'atto della cessazione del rapporto di lavoro. È prassi dei condomìni - come delle aziende - quella di corrispondere il Tfr nel mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, per consentire l'aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione ma secondo la Cassazione (sentenze 1040 e 4822 del 2002) il lavoratore potrebbe avanzare il diritto di ricevere subito il Tfr, anche se il datore di lavoro non ha ancora a disposizione tutti i parametri per il calcolo.

L'accantonamento

È dovere del condominio accantonare periodicamente il Tfr. Sarà dunque necessario istituire uno specifico fondo Tfr, per il quale l'amministratore sarà tenuto a predisporre prospetti riassuntivi che informino i condòmini riguardo l'entità dell'accantonamento. Ma che succede se, nella circostanza di un passaggio di consegne, il nuovo amministratore dovesse rendersi conto che l'accantonamento Tfr del portiere non è congruo? Sarà necessario ricostruire il trattamento di fine rapporto, determinando la cifra che doveva essere accantonata, e convocare un'assemblea straordinaria per mettere al corrente di quanto rilevato.

In caso di difficoltà il condominio potrebbe proporre un accordo con l'ex-dipendente con un piano di rateazione che potrebbe essere firmato con l'assistenza di un'organizzazione sindacale, ed essere depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Il Tfr potrà essere accantonato dal condominio stesso come sopra, oppure destinato in tutto o in parte a un fondo pensione. In questo caso il lavoratore potrà decidere se, terminato il rapporto di lavoro, riscattare tutta la quota o parte di essa presso il fondo previdenziale.

Anticipazioni

Come dice il Codice civile, una parte del Tfr può essere anticipata nel corso del rapporto di lavoro ma il Ccnl aggiunge che, limitatamente alle quote di Tfr maturate dal 1° gennaio 2013 il datore di lavoro, su richiesta del lavoratore, per non più di una volta l'anno, è tenuto a corrispondere anticipazioni del Tfr nella misura del 50% di quanto maturato, al netto di eventuali quote destinate alla previdenza complementare.

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