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Calcinacci dalla facciata, cosa può fare l’amministratore?

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

Dalla facciata di un condominio da me amministrato, cadono dei calcinacci abbastanza grandi. Sempre con avviso tramite raccomandata, posso deliberare da solo i lavori di messa in sicurezza?

Qualora vi sia un distacco di elementi architettonici dall'edificio condominiale, è fuor di dubbio che l'amministratore debba provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dello stabile, sia al fine di evitare eventuali responsabilità penali in caso di danno a terzi, sia per evitare gli ipotetici costi dei risarcimenti dei danni discendenti da una responsabilità di tipo civilistico. Effettuato l'intervento di messa in sicurezza, si dovrà conseguentemente imputare la spesa al singolo condomino, qualora il distacco sia avvenuto da una parte di sua esclusiva proprietà, ovvero al condominio qualora l'evento sia derivato da una parte comune individuata ai sensi dell'art. 1117 c.c. Sebbene rientri, ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., nelle attribuzioni dell'assemblea dei condomini provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, ai sensi del successivo comma 2, l'amministratore può, qualora tali interventi rivestano carattere urgente, ordinare i suddetti lavori, con l'obbligo di riferirne nella prima assemblea. La giurisprudenza ha osservato che l'obbligo di riferire all'assemblea circa i lavori urgenti di manutenzione straordinaria rientra nel dovere generale che incombe all'amministratore di rendere conto della sua gestione e che, pertanto, non può coincidere con la necessità di ratificare un atto esorbitante il mandato. Pertanto, l'inosservanza di tale obbligo non preclude all'amministratore il diritto al rimborso delle spese urgenti regolarmente giustificate (Cass. civ., Sez. II, Sent., 07.02.2008, n. 2864).

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