Condominio

È sempre punibile chi fissa al suolo la casetta mobile senza titolo edilizio

di Saverio Fossati

Sistemare casette mobili (ma anche camper o roulotte) fissandoli al suolo in assenza di titolo edilizio è un reato senza se e senza ma, del quale non è riconosciuta la «lieve tenuità». Lo afferma la Cassazione, in linea con la severità sugli abusi edilizi che caratterizza i suoi orientamenti più recenti sulla materia, nella sentenza 3641/2019, depositata ieri.

La vicenda presenta connotati semplici e piuttosto frequenti: su un terreno di sua proprietà l’imputata aveva sistemato una casetta mobile di 42 metri quadrati, ancorandola però al terreno con alcuni pali telescopici e predisponendo una terrazza con parapetti in metallo a protezione e un’area pavimentata con mattoni autobloccanti. Il tutto senza alcun titolo edilizio.

Nei gradi di merito la condanna (in base agli articoli 110 del Codice penale e 44, lettera b) e 95 del Tu Edilizia) era stata confermata e veniva quindi presentato un ricorso nel quale veniva invocata la «tenuità del fatto» (articolo 131 bis del Codice penale) quale causa di non punibilità.

I precedenti

Negli anni passati l’orientamento dei giudici è stato favorevole alla differenziazione tra interventi di nuova costruzione e roulotte, case mobili, camper e imbarcazioni con ancoraggio al suolo nell’ambito di strutture ricettive (sentenza della Consulta 109/2015). Anche il Consiglio di Stato aveva puntualizzato che non si potevano demolire le serre mobili stagionali senza opere murarie rilevanti (sentenza 1912/2017); del resto questa tipologia è stata compresa nel glossario delle opere di edilizia libera (Dm 2 marzo 2018). Lo stesso Consiglio di Stato (sentenza 795/2017) aveva invece confermato la demolizione di box per l’allevamento di cani che, benché costruiti con materiali amovibili, avevano le caratteristiche di soddisfare esigenze non temporanee. E poco prima (sentenza 306/2017) aveva sdoganato gazebo e pergotende anche ancorate al suolo quando il loro utilizzo sia di “mero riparo”.

Il caso

Il caso affrontato dalla Cassazione, però, riguarda una casetta mobile (non inserita in strutture turistico-ricettive) che, stando agli esiti del giudizio, era costituita di due unità abitative dotate di arredi, bagno e cucina e saldamente ancorata al suolo. Per le Corti di merito si trattava quindi di una costruzione edilizia abusiva destinata a «soddisfare esigenze abitative di carattere duraturo».

La Cassazione ha chiarito che la speciale causa di non punibilità prevista dall’articolo 131 bis del Codice penale è configurabile in presenza di due condizioni: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. E la Corte territoriale «con apprezzamento fattuale logicamente motivato, ha correttamente negato la sussistenza dei presupposti integranti la causa di non punibilità in esame, per l’assorbente ragione che è stata esclusa la “speciale tenuità” dell’offesa in considerazione del tipo e delle dimensioni del manufatto (...)».

Il ricorso è stato così giudicato inammissibile e la ricorrente è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali.

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