Condominio

Abbattere le barriere architettoniche: una guida a leggi e sentenze

di Anna Nicola

Il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nel palazzo condominiale è un tema di grande interesse.
Si tratta di argomento disciplinato dall'art. 2 della l. n. 13 del 9 gennaio 1989.
Questa normativa dispone che le innovazioni preordinate a tal fine negli edifici privati (innovazioni tra le quali può citarsi oltre che – per espressa disposizione di legge – la realizzazione di un servoscala, anche – per costante giurisprudenza – l'installazione di un ascensore idoneo al trasporto dei disabili: cfr., fra le altre, Cass. 20 aprile 1985 n. 8286) siano decise dall'assemblea condominiale, <<in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell'art. 1120 del codice civile>>.
Con la legge di riforma del condominio si ha che per approvare le innovazioni preordinate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, occorre una maggioranza deliberativa costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, rispettivamente degli intervenuti e da almeno la metà del valore dell'edificio.
Si ricorda poi che l'art. 1120 c. c., obbliga l'amministratore a convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo condòmino interessato agli interventi in oggetto. Questa domanda deve contemplare l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi. Se non contiene questi elementi, il mandatario dello stabile è tenuto a invitare “senza indugio il condòmino proponente a fornire le necessarie integrazioni”.
La giurisprudenza ha chiarito che la normativa trova applicazione anche in favore di <<soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età>> (cfr. Trib. Napoli 14 marzo 1994). e che sono da considerarsi nulle le decisioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche che, ancorché adottate con le prescritte maggioranze, <<siano lesive dei diritti di altro condòmino sulla porzione di sua proprietà esclusiva, indipendentemente da qualsiasi considerazione di eventuali utilità compensative>> (cfr. Cass. 25 giugno 1994 n. 6109).
La normativa in esame è stata oggetto di recente decisione di merito dove peraltro si è evidenziato che si può dare corso agli interventi in oggetto anche in assenza di disabile
<<…L'utilità dell'abbattimento delle barriere architettoniche mantiene rilevanza, anche quando non sia stato realizzato a favore di una persona specificamente individuata (perché è interesse pubblico consentire l'accesso generalizzato a persone con difficoltà motorie). Si vedano sul punto:
- Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18334 del 25/10/2012 (Rv. 624046 - 01) “La verifica, ai sensi dell'art. 1120, ultimo comma, cod. civ., se l'installazione di un ascensore nell'atrio di uno stabile condominiale rechi pregiudizio, oltre che alla stabilità' o la sicurezza del fabbricato, al decoro architettonico dell'edificio, nonché all'uso o godimento delle parti comuni ad opera dei singoli condomini, implica una valutazione anche in ordine alla ricorrenza, o meno, di un deprezzamento dell'intero immobile, essendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un'utilità la quale compensi l'alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità. Nel compiere tale verifica, inoltre, è necessario tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati (Corte cost. sentenza 167 del 1999)”;
- soprattutto, la sentenza della Corte Cost. n. 167 del 1999 (richiamata dalla sopra citata pronuncia), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1052, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo.
L'ascensore, poi, costituisce opera diretta ad eliminare le barriere architettoniche anche quando è idoneo ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione, pur senza eliminare del tutto gli ostacoli esistenti. In questo senso:
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6129 del 09/03/2017 (Rv. 643264 - 01): “In tema di condominio, l'installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche, rientra fra le opere di cui all'art. 27, comma 1, della L. n. 118 del 1971 ed all'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 384 del 1978, e, pertanto, costituisce un'innovazione che, ex art. 2, commi 1 e 2, della L. n. 13 del 1989, va approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, commi 2 e 3, c.c., ovvero, in caso di deliberazione contraria o omessa nel termine di tre mesi dalla richiesta scritta, che può essere installata, a proprie spese, dal portatore di handicap, con l'osservanza dei limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 c.c., secondo quanto prescritto dal comma 3 del citato art. 2; peraltro, la verifica della sussistenza di tali ultimi requisiti deve tenere conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all'intervento innovativo, purchè lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione”.
Nella motivazione della sentenza è riportato che “... l'ascensore per cui è causa comunque non avrebbe consentito alle condomine -omissis- di raggiungere senza problemi i rispettivi appartamenti, dovendo fermarsi sul pianerottolo dell'interpiano con dieci gradini da percorrere a piedi” … >> (Trib. Belluno, 10 gennaio 2019)

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