Condominio

Appalto - 1. Non scatta la clausola penale se i lavori cambiano in corsa

di Rosario Dolce

Non si può pretendere il rispetto dei tempi di un appalto se i lavori continuano a cambiare, quindi la clausola penale non scatta.

L’articolo 1382 del Codice civile prevede la stipula della clausola penale per il solo ritardo nell’esecuzione dei lavori, supponendo, quindi, la possibilità di un adempimento posteriore alla scadenza del termine, salvo il risarcimento forfettario preventivato del danno derivante dal ritardo ( si veda la sentenza della Cassazione civile 590/82). Lo scopo della clausola è duplice: da una parte, consentire al creditore di sottrarsi dall’onere probatorio per dimostrare il danno subito dall’inadempimento altrui, dall’altra parte, incentivare il debitore all’adempimento.

Proprio su tale ultimo aspetto si è appena pronunciata la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 21515 del 20 agosto 2019 (relatore Antonio Scarpa) . Il meccanismo operativo della clausola penale, infatti, può generare delle distorsioni al sinallagma contrattuale, per cui l’ordinamento ha previsto strumenti per la debita mitigazione degli effetti.

L’articolo 1384, infatti, così recita: «La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento».

Tale norma ha trovato applicazione nella fattispecie trattata dai giudici di legittimità in ragione di un caso in cui la violazione del termine fissato per la consegna delle opere, da parte dell’appaltatore, era (anche) dipesa dallo svolgimento di opere supplementari rispetto quelle preventivate in sede contrattuale. La Cassazione ha quindi evidenziato che «quando nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto, il committente abbia richiesto all’appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell’originario piano dei lavori, di tal che, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti fissino un nuovo termine».

Quanto poi all’apprezzamento del giudice sulla eccessività dell’importo fissato con clausola penale, la Cassazione aggiunge che la misura della riduzione di detto importo rientra nell’ambito della discrezionalità di cui è dotato il giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità.

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