Condominio

Appalto - 2. Litisconsorzio solo quando necessario e mai pretestuoso

di Valeria Sibilio


Il rapporto tra un condominio ed una società appaltatrice di lavori prevede che quest'ultimo assuma l'obbligo di realizzare l'opera, impegnandosi a consegnare quanto pattuito. Nella sentenza 2489-2019 della Corte d'Appello di Napoli, è stato esaminato un caso in cui questo impegno è stato disatteso.
Una società appaltatrice di lavori presso un condominio, avanzava ingiunzione di pagamento per la somma di euro 43.020,86 - al netto di un acconto di euro 8.108,32, in precedenza ricevuto - nei confronti di quest'ultimo, quale saldo dei lavori di manutenzione ordinaria delle facciate di tre fabbricati condominiali, delle scale esterne e dei muretti di recinzione delle aree scoperte.
Il condominio proponeva opposizione, eccependo la pendenza, dinanzi alla Sezione distaccata di Ischia, di un'altra lite, promossa da alcuni condòmini, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 60/01, emesso su istanza del condominio per il recupero delle quote dovute loro per i lavori eseguiti dalla società. Quest'ultima spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento di somme aggiuntive rispetto a quelle invocate in via monitoria a Napoli, pari ad euro 19.406,80, per lavori extra contratto, ed euro 17.73032, per svincolo dell'importo trattenuto dal committente a garanzia della regolarità dell'opera. Contestando tutte le pretese, il condominio chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto anche di vizi che avevano impedito il collaudo finale dell'opera. Il Tribunale, riuniti i due giudizi presso la Sezione distaccata di Ischia, dopo l'espletamento di una perizia, rigettava l'opposizione dei condòmini, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo n. 60/01. In accoglimento dell'opposizione proposta dal condominio, sull'esito negativo del collaudo, condannava la società al pagamento di euro 6.125,45, quale differenza tra le residue somme ancora dovute all'impresa, relative, tra le altre, ad intonaci e pitture e per il danno causato a causa del ritardo dei lavori, compensando integralmente tra le parti le spese di lite, ad eccezione della perizia.
Contro questa sentenza, la società appaltatrice proponeva appello affidato a quattro ordini di motivi.
Nel primo, lamentava l'erronea valutazione del Tribunale relativa alle somme ingiunte al Condominio e quelle reclamate in sede di riconvenzionale, anche in danno dei condòmini nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Per gli appellanti, non si sarebbero dovuto revocare le prime se il Tribunale avesse tenuto in considerazione che le somme codificate nel provvedimento monitorio risultavano il frutto di lavori già avviati, riconosciuti e non contestati.
Nel secondo motivo, l'appellante lamentava l'erronea valutazione delle perizie che ritenevano impossibile quantificare la stessa, non avendo potuto stabilire i ritardi subiti dall'impresa.
Nel terzo e quarto motivo, la società lamentava sia l'omessa pronuncia sugli interessi, comunque dovuti, che quella sui rapporti diretti tra l'impresa ed i condòmini.
Il condominio, costituendosi in giudizio, spiegava appello incidentale diretto alla riforma parziale della sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto l'obbligo di somme residue in favore dell'impresa e compensato integralmente tra le parti le spese di lite, nonostante la conferma del decreto ingiuntivo in danno dei condòmini e l'accoglimento dell'opposizione nei confronti dell'appellante principale. Condòmini i quali proponevano, anch'essi, appello incidentale, per la riforma della sentenza nella parte in cui erano state disattese le istanze risarcitorie articolate con l'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo.
La Corte evidenziava che, a differenza di quanto affermato dall'appellante principale nel verbale di udienza, non ricorreva affatto alcun litisconsorzio tra condominio ed i condòmini , dal momento che, con i motivi di gravame articolati dalla società, si era censurata la sentenza impugnata limitatamente alla revoca del decreto ingiuntivo n. 263/02 e non il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla stessa società per la condanna degli opponenti e del condominio, al pagamento delle somme aggiuntive per lavori extra contratto e delle somme trattenute a titolo di garanzia per la regolare esecuzione dell'opera. Risultando, quindi, i capi della sentenza impugnata dotati di autonoma portata decisionale, gli stessi sono stati suscettibili di un singolo ed autonomo giudicato. Stesso epilogo per il quarto motivo di gravame principale, con il quale l'appellante lamentava l'omessa pronuncia del Tribunale alla richiesta di condanna dei condòmini al pagamento delle somme dovute per i lavori, essendo articolata limitatamente alle somme pretese per i lavori extra contratto e per quelle trattenute dal Condominio a titolo di garanzia per la regolarità dell'opera.
Nel momento in cui si è in presenza di cause introdotte da un terzo o da un condòmino riguardanti diritti relativi al regime della proprietà e ai diritti reali su parti comuni del fabbricato, o che incidono sui diritti vantati dal singolo su di un bene comune, non si può negare la legittimazione alternativa individuale. In questi casi, se è configurabile il litisconsorzio necessario, non può dubitarsi che per il singolo condòmino esista l'interesse ad agire o a resistere quando la contesa involga la consistenza dei beni comuni. Diversamente, in caso di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Condominio impersonato dall'Amministratore, se il creditore desidera agire nei confronti di un singolo condòmino, si dovrà necessariamente procedere alla notifica del titolo a quest'ultimo in quanto il Condominio è considerato un soggetto distinto dai singoli condòmini. Nel caso in esame, era indubbio che l'opposizione al decreto ingiuntivo era diretta a paralizzare l'istanza monitoria avanzata dal condominio per la ripetizione di somme già versate in favore dell'odierna appellante principale ed alla condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti alla quota di proprietà esclusiva degli stessi opponenti.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello principale investe anche quello incidentale tardivo proposto dal condominio. D'altra parte, se, come nel caso di specie, l'impugnazione principale non è stata validamente proposta, il potere di impugnare in via incidentale tardiva non può dirsi neppure sorto, non essendosi realizzato il presupposto per il suo esercizio.
Nel loro appello incidentale, i condòmini affidavano il gravame a tre ordini di motivi. Nel primo, lamentavano l'erronea dichiarazione del tribunale riguardo l'inammissibilità della domanda di indennità di occupazione, per omessa impugnativa della delibera Corte d'Appello di Napoli con la quale il Condominio disattese una analoga richiesta da parte degli odierni appellanti. Nel secondo, l'omessa pronuncia sulla istanza risarcitoria dei danni subiti per il mancato utilizzo dell'appartamento a causa di incurie che aveva determinato l'ostruzione completa delle finestre del bene dì proprietà esclusiva, rimasto inutilizzato per cinque mesi. Nel terzo, gli appellanti lamentavano l'erroneo rigetto dei danni materiali subiti, che, seppur riconosciuti dal Tribunale come causati dall'impresa, non erano stati liquidati, non essendo stata fornita alcuna prova degli esborsi pretesi.
Per la Corte il primo motivo, sebbene fondato nelle premesse, è stato giudicato infondato, precisando che il riconoscimento di un obbligo indennitario, a carico del condominio, discende dal principio di giustizia distributiva. In base a tale principio, l'onere necessario alla produzione di un'utilità collettiva nell'interesse di tutti i condòmini deve essere proporzionalmente distribuito senza gravare esclusivamente sul singolo condòmino, la cui proprietà esclusiva sia risultata menomata per effetto della realizzazione delle opere dirette a consolidare l'edificio condominiale pericolante. Infondato anche il secondo motivo, in quanto gli appellanti rimandandoo, per la quantificazione dei danni, alla perizia di stima che aveva parametrato il valore locativo dell'immobile, ad euro 450,00 circa mensili, non avevano offerto un idoneo riscontro, rendendo le istanze istruttorie del tutto irrilevanti.
Per la Corte è risultato fondato il terzo motivo di gravame, con il quale i condòmini lamentano l'erronea rigetto dell'istanza risarcitoria inerente i danni materiali subiti a causa della esecuzione dei lavori da parte della società. Si è già evidenziato che il Tribunale, pur riconoscendo la sussistenza dei lamentati danni, aveva disatteso la relativa domanda per difetto di prova in ordine agli effettivi esborsi sostenuti dai condòmini per il ripristino dello stato dei luoghi. Il Direttore delle opere aveva confermato che i lavori avevano provocato danni alla pavimentazione della proprietà per il cui accesso la società ebbe a tagliare una grata di recinzione del giardino degli odierni appellanti. Di conseguenza, i danni erano messi in diretta correlazione con i lavori eseguiti.
La Corte d'Appello di Napoli ha, perciò, dichiarato inammissibile l'appello principale, in quanto tardivo, dichiarando, per effetto, inefficace l'appello incidentale tardivo del Condòminio. In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dai condòmini ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato la società al risarcimento dei danni causati all'immobile, liquidati in euro 8.150,00, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla domanda sino alla data della pronuncia e, di seguito, con l'aggiunta dei soli interessi legali, sino al soddisfo, confermando la sentenza impugnata e compensando integralmente tra l'appellante principale ed il Condominio le spese del grado.
La Corte ha condannato, inoltre, i condòmini al pagamento, in favore del condominio delle spese del grado, liquidate in euro 3.600,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%. Infine, ha condannato la società al pagamento, in favore dei condòmini delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 4.800,00, e, per il secondo, in euro 3.600,00.

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