Condominio

Antincendio: norme tecniche per i condomìni, pronta l’opzione prestazionale

di Mariagrazia Barletta - da Edilizia e Territorio

Al rush finale il perfezionamento della regola tecnica prestazionale per la prevenzione incendi nei condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri.
È in fase di definizione la normativa prestazionale di prevenzione incendi per i condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri. Si tratta di una nuova Regola tecnica verticale (Rtv) destinata a confluire nel cosiddetto «Codice di prevenzione incendi», ossia nel Dm del 3 agosto 2015, che – va ricordato – è in fase di profonda revisione. A luglio la nuova norma prestazionale per i condomìni è stata presentata in sede di Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) e si è aperta la fase di raccolta delle proposte di modifica che possono essere avanzate dalle categorie rappresentate in seno al Ccts, tra le quali vi sono le professioni tecniche. Eventualmente emendato, il testo sarà poi notificato alla Commissione Ue per assolvere ai consuetudinari obblighi informativi, prima di essere inviato in “Gazzetta ufficiale” per la pubblicazione. Come tutte le altre, anche la nuova Rtv andrà letta insieme alle misure comuni a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Codice, contenute nella Regola tecnica orizzontale (Rto), e ad eventuali altre regole tecniche verticali, ad esempio quelle relative alle aree a rischio specifico e ai vani degli ascensori.
Ovviamente, in presenza di piani interrati e con il crescere delle altezze, la strategia antincendio si fa più complessa. I contenuti della bozza della Rtv sono inoltre allineati alle modifiche alla Rto già elaborate e in attesa di diventare operative. In linea con le revisioni alla Rto, che tendono a facilitare il ricorso a compartimenti multipiano, la bozza di Rtv consente di prevedere compartimenti multipiano per piani con quota compresa tra meno 5 e più 12 metri e per piani con quota compresa tra 12 e 32 metri (purché il dislivello tra i piani non oltrepassi il limite di 7 metri). Per quota si intende la massima quota dei piani, ossia l'altezza antincendio così come definita nel capitolo “Termini, definizioni e simboli grafici” del Codice. Semplificando e tralasciando casi particolari, per altezza antincendio si intende la massima distanza che intercorre tra il pavimento dell'ultimo piano (afferente al solaio che precede quello di copertura) e il piano da cui accedono i soccorsi e si verifica l'esodo degli occupanti (generalmente la strada).
Responsabilità a carico dell'amministratore
Al pari dell'omologa norma prescrittiva (decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019), anche la regola tecnica prestazionale introduce, a carico dell'amministratore, una serie di incombenze relazionate alla gestione della sicurezza antincendio. L'amministratore ha l'onere di adottare e verificare misure volte a prevenire l'innesco di un incendio. Ad esempio, tocca all'amministratore verificare il corretto deposito di eventuali materiali combustibili, il mantenimento della disponibilità delle vie di esodo, la riduzione di sorgenti di innesco. È responsabilità sempre dell'amministratore la valutazione del rischio incendio aggiuntivo o derivante da interferenze in occasione di lavori di manutenzione, così come la valutazione dei rischio di incendio in caso di modifiche all'attività, ad esempio al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico o agli impianti.
Attenzione alla pianificazione dell'emergenza
La pianificazione dell'emergenza va predisposta, verificata e aggiornata e gli occupanti dello stabile devono conoscere le misure antincendio preventive da osservare e le procedure di emergenza da adottare in caso di incendio. Inoltre, per edifici di altezza superiore a 54 metri, la bozza di regola tecnica prevede la designazione di uno o più coordinatori dell'emergenza che devono essere formati come addetti antincendio. I coordinatori hanno il compito di sovrintendere all'attuazione della pianificazione dell'emergenza e delle misure di evacuazione previste e almeno uno dei coordinatori deve essere continuamente presente presso l'attività. In alternativa può essere garantito un servizio continuo di pronta disponibilità entro 30 minuti dalla chiamata. Oltre alle misure citate, per edifici di altezza superiore a 80 metri, l'amministratore deve predisporre e organizzare un apposito centro di gestione delle emergenze.
Niente obbligo di applicazione per i condomìni (per ora)
Vale la pena ricordare che per effetto del decreto del ministero dell'Interno 12 aprile 2019, dal 20 ottobre 2019 la normativa contenuta nel Codice diventerà cogente per 42 delle 80 attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. Sarà obbligatoria per tutte le cosiddette attività «soggette e non normate», ossia inserite nell'elenco delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco (l'elenco è allegato al Dpr 151 del 2011) e prive di regola tecnica verticale. La regola tecnica per la sicurezza antincendio dei condomìni sarà invece facoltativa e alternativa alle norme prescrittive (Dm 25 gennaio 2019 e Dm 246 del 16 maggio 1987).

Per il testo della nuova regola tecnica verticale cliccare qui .

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