Condominio

La banca non deve dimostrare l’efficacia del titolo di credito se c’è un contenzioso

di Valeria Sibilio


Una vicenda legata ai rapporti tra istituti bancari, coniugi creditori e fideiussori è stata al centro della sentenza 2347 del 2019 della Corte d'Appello di Napoli . Partiamo dal principio. Il Tribunale del capoluogo campano accoglieva la domanda revocatoria, proposta da una Banca, dichiarando inefficace, nei confronti dell'istituto di credito, l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale con il quale la debitrice, con il consenso del coniuge, aveva destinato al soddisfacimento dei bisogni familiari alcuni beni immobili di sua esclusiva proprietà. Il tribunale condannava i coniugi, convenuti in giudizio, alla rifusione delle spese processuali.
La coppia ricorreva in appello, lamentando l'erroneità della decisione chiedendone la sua totale riforma, con conseguente rigetto della domanda proposta nei loro confronti dalla banca.
Nel primo motivo di ricorso, per gli appellanti, il Tribunale aveva erroneamente affermato che, ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria contro di loro proposta dalla Banca, non fosse necessaria la prova dell'esistenza certa del titolo di creditore in capo all'istituto bancario, obiettando che il credito era stato posto in essere ai danni dei fideiussori, e non dell'eventuale debitrice principale. La stessa attrice, inoltre, avrebbe dovuto dimostrare l'efficacia e la validità della fideiussione, l'operatività della garanzia del debito in via autonoma e la sussistenza ai danni dei fideiussori di un atto pregiudizievole alle proprie ragioni di tutela creditorie, oltre a dimostrare l'interesse ad impedire ogni alterazione del patrimonio non del debitore ma del fideiussore, tale da rendere impossibile o più difficile la soddisfazione del credito. Un motivo ritenuto, dalla Corte, infondato in quanto, in tema di azione revocatoria ordinaria, anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore. Per cui il relativo giudizio non è soggetto a sospensione in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare, poiché l'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria.
Contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti, la banca non era tenuta a dimostrare la validità e l'efficacia della fideiussione prestata in suo favore, essendo sufficiente l'esistenza di un credito litigioso a legittimare l'azione dell'istituto. D'altro canto, l'avvenuta costituzione in fondo patrimoniale degli immobili di proprietà esclusiva del fideiussore, rappresenta un evento pregiudizievole per i suoi creditori, in quanto rende più difficile l'esecuzione forzata su quei beni. La debitrice non aveva dimostrato di disporre di altri beni sufficienti ad assicurare l'integrale soddisfacimento delle ragioni creditorie vantate nei suoi confronti dalla banca.
Nel secondo motivo, p er gli appellanti, il Giudice di primo grado, aveva emesso una pronuncia giudiziale basata solo su una presunzione sia di esistenza di credito che della conoscenza da parte del debitore, e quindi del fideiussore, di una consapevolezza che l'atto dispositivo del suo patrimonio avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore, senza la necessità di indagare oltre nel ruolo diverso del fideiussore rispetto a quello del debitore principale. Motivo giudicato, anche questo, infondato. Nel momento in cui sia stata prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, l'insorgenza del credito deve essere valutata con riguardo al momento dell'accreditamento, e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, va considerato atto a titolo gratuito. Qualora tale costituzione sia successiva all'assunzione del debito, deve ritenersi a tal fine sufficiente la consapevolezza da parte del debitore, a cui va equiparata la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. La relativa prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore. Nel caso in esame, inoltre, gli appellanti non contestano che l'atto dispositivo impugnato fosse da qualificare come a titolo gratuito, ma si limitano a sostenere che la banca avrebbe dovuto dimostrare, con mezzi diversi dalle presunzioni, che la debitrice fosse effettivamente consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie mediante la costituzione del fondo patrimoniale.
La Corte d'Appello di Napoli ha, perciò, respinto il gravame con integrale conferma della decisione impugnata, condannando i coniugi a rifondere, alla Banca, le spese di giudizio, liquidate in euro 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%.

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