Condominio

Il condominio in banda larga

di Anna Nicola

L'articolo 8-bis della Legge, 11/02/2019 n° 12, G.U. 12/02/2019, nuova legge delle semplificazioni, tra le varie cose, detta il regime per semplificare le procedure per il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di reti di comunicazione elettronica.
La nuova normativa va a affiancare e sostituire il testo del decreto legislativo n. 33/2016 avente ad oggetto misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.
Il condominio viene in considerazione dell'art. 8 del d.lgs. 33/2016, in tema di Infrastrutturazione fisica interna all'edificio ed accesso. Viene aggiunto il comma 4-bis, il cui testo così dispone: <<I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile>>.
La norma in oggetto non trova attuazione nei confronti degli immobili tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Con ciò, la nuova disposizione tende a rendere più snello il procedimento necessario per installare le reti a banda ultralarga, a semplificare le procedure volte ad avviare i lavori per la posa della fibra tra cui scavi, microtrincee, installazioni, pozzetti e ogni altro intervento necessario per l'installazione della fibra.
Ciò si verifica in ragione della parificazione di questi interventi con i lavori di manutenzione straordinaria urgente come disciplinati dal codice civile.
La previsione dell'art. 1135 c.c. comporta che può essere l'amministratore a ordinare i relativi interventi senza la necessità della previa delibera assembleare
Ciò in quanto l'art. 1135 c.c. permette all'amministratore di Condominio di ordinare lavori di manutenzione straordinaria quando hanno carattere urgente, con il solo onere di riferirne alla prima assemblea utile.
Naturalmente occorre che ricorra l'urgenza, che è il presupposto dell'azione dell'amministratore.
Essa deve configurarsi come una immediata e impellente necessità di agire, al fine di rimuovere una circostanza di pericolo, anche solo potenziale. Lo scopo è evitare il pregiudizio che la situazione di pericolo potrebbe causare
Nel caso in cui questa situazione manchi, l'operato del mandatario dello stabile non può essere imputato al condominio, bensì ricade in capo al medesimo per assenza del presupposto prescritto
Le nuove procedure per il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, sanciscono che gli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo d.lgs. n. 42/2004, è rilasciata entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della soprintendenza semprechè la richiesta sia completa della documentazione tecnica necessaria.

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