Condominio

Delibera a maggioranza: nel verbale i nomi di favorevoli e contrari

di Giovanni Iaria

È illegittima la delibera dell'assemblea condominiale che non riporta i nomi dei condòmini assenzienti e dissenzienti ed il valore delle rispettive quote millesimali, in quanto la loro indicazione è indispensabile ai fini della verifica dell'esistenza della maggioranza necessaria per l'approvazione ed ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'impugnazione che, come disposto dal secondo comma dell'articolo 1137 del codice civile, sono i condomini assenti, dissenzienti o astenuti.
Questo è quanto ribadito dal Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, Giudice Salvatore Barberi, con la sentenza n. 2474/2019, pubblicata il 12 giugno 2019.
La vicenda origina dal giudizio promosso da un condòmino che conveniva in giudizio il condominio in persona dell'amministratore pro-tempore e l'ex amministratore, impugnando il punto della delibera con la quale l'assemblea aveva nominato il nuovo amministratore e chiedendo che la stessa venisse annullata.
Secondo il condòmino, la delibera era da annullare, tra l'altro, in quanto diversi condòmini avevano abbandonato la riunione prima della votazione e pertanto era impossibile accertare i condòmini presenti e con quale maggioranza era stato nominato il nuovo amministratore, anche perché nel verbale era stata riportata genericamente la dizione “ a maggioranza”.
Il Tribunale etneo, poiché dal verbale dell'assemblea non si comprendeva quale fossero i condòmini presenti al momento della votazione e la maggioranza relativa alla nomina dell'amministratore, ha accolto la domanda del condòmino con conseguente annullamento della delibera nel punto relativo alla suddetta nomina, avendo l'assemblea violato il principio secondo il quale <<In tema di condominio degli edifici, ai fini della validità delle deliberazioni assembleari devono essere individuati, e riprodotti nel relativo verbale, i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, ed i valori delle rispettive quote millesimali, pur in assenza di una espressa disposizione in tal senso. Tale individuazione è, infatti, indispensabile per la verifica della esistenza della maggioranza prescritta dall'art. 1136, secondo, terzo e quarto comma, cod. civ., ai fini della validità dell'approvazione delle deliberazioni con riferimento all'elemento reale (quota proporzionale dell'edificio espressa in millesimi). Inoltre, essendo il potere di impugnazione riservato ai condomini dissenzienti oltre che agli assenti, è necessario indicare fin dal momento della espressione del voto i partecipanti al condominio legittimati ad impugnare la deliberazione>> (Cassazione Civile, sentenza n. 810/1999, confermata da Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 4860/2005).
Il suddetto principio, come riportato sul Quotidiano del Condominio dell'11 febbraio 2019, è stato ribadito di recente dalla Cassazione con la sentenza n. 32346/2018, la quale ha affermato che solo in presenza di una delibera approvata all'unanimità non è necessaria la verbalizzazione del numero dei votanti a favore o contro la delibera approvata poiché tutti hanno espresso il voto favorevole mentre, l'indicazione di chi ha votato a favore o contro è necessaria per le delibere adottate a maggioranza perché consente di verificare il raggiungimento del quorum deliberativo, che, altrimenti, non sarebbe possibile.
Avv. Giovanni Iaria

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©